Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/8: Attuazione, a livello di ordinanza, della modifica del 1° ottobre 2021 della LEne e ulteriori modifiche dell’ordinanza sull’energia, dell’ordinanza sull’efficienza energetica, dell’ordinanza sulla promozione dell’energia e dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico con entrata in vigore il 1° gennaio 2023 · 31 pagine
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Rapporto esplicativo concernente
la revisione dell’ordinanza sulla promozione dell’energia
Per i progetti che non comportano una produzione supplementare, ma un trasferimento stagionale (p. es. innalzamenti di dighe), l’aliquota del 50 per cento potrebbe risultare troppo bassa. Qualora necessario la promozione di questi impianti, che incidono notevolmente sulla sicurezza dell’approvvigionamento dovrà essere regolamentata in un atto normativo separato (p. es. LAEl).
Nel caso dei rinnovamenti è stabilita un’aliquota differenziata per i piccoli impianti idroelettrici e per quelli grandi. Le esperienze nei primi anni di esecuzione dei contributi d’investimento per gli impianti idroelettrici mostrano che solitamente gli impianti più piccoli necessitano di un’aliquota superiore al fine di garantire l’ulteriore esercizio, mentre gli impianti grandi sono perlopiù autosufficienti per quanto riguarda gli investimenti e vengono realizzati anche senza promozione. In ogni caso il Parlamento auspica che anche i progetti di grandi impianti idroelettrici siano debitamente sostenuti.
L’aliquota per gli impianti idroelettrici rinnovati in modo considerevole con una potenza inferiore a 1 MW è pari al 40 per cento, mentre per i rinnovamenti con una potenza superiore a 10 MW al 20 per cento. Le restanti percentuali comprese tra queste due sono interpolate in chiave lineare in funzione della potenza dell’impianto. In tal modo, per esempio a un impianto con una potenza di 5,5 MW è applicata un’aliquota del 30 per cento.
Le aliquote del 50 per cento per gli impianti nuovi e ampliati e del 40 per cento per gli impianti rinnovati si applicano anche agli impianti esclusi dal limite inferiore secondo l’articolo 9 OPEn (p. es. impianti accessori).
Art. 49 cpv. 1
Ai fini della presa in considerazione anche nel caso delle nuove domande per l’ottenimento di contributi d’investimento per i nuovi impianti idroelettrici è determinante la data di presentazione della domanda.
Art. 54 lett. a e art. 59
Queste due disposizioni necessitano di un adeguamento redazionale a seguito dell’abolizione del calcolo dei maggiori costi non ammortizzabili.
Art. 61 cpv. 4
La nuova norma intende evitare la promozione eccessiva di un progetto se il periodo di concessione restante è breve. Il calcolo della redditività (calcolo NPV6) e la determinazione dei maggiori costi non ammortizzabili (CNA) ora abrogati considerano il valore residuo dell’impianto alla fine della concessione come afflusso di denaro. In caso di un lungo periodo di concessione il valore residuo dell’impianto solitamente si avvicina a zero grazie agli ammortamenti, mentre il valore residuo dell’investimento effettuato dopo soltanto pochi anni è quasi invariato. Con la rinuncia sistematica al calcolo NPV decade anche questo meccanismo correttivo. Di conseguenza in caso di durata della concessione breve il contributo d’investimento potrebbe generare una promozione eccessiva, poiché al termine della concessione il gestore può realizzare come ricavo l’elevato valore residuo dell’impianto.
Per questa ragione negli impianti con un breve periodo di concessione restante deve essere eseguita una correzione dei costi d’investimento computabili a partire dalla messa in esercizio. Concretamente i costi d’investimento computabili vengono ridotti in una misura pari al rapporto tra il periodo restante e il periodo di utilizzazione ponderato in base all’investimento delle parti dell’impianto. Tuttavia, per garantire che la riduzione non sia eccessiva e impedisca la decisione di investimento, si deve tenere conto del valore temporale del denaro alla fine del periodo di concessione. Il valore residuo tra x anni è superiore a quello attuale. Il calcolo avviene sulla base di un tasso di sconto annuo pari al rispettivo WACC per i piccoli e grandi impianti idroelettrici. I periodi di utilizzazione sono definiti nell’allegato 2.1.
6 net present value; anche valore attuale netto