Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/8: Attuazione, a livello di ordinanza, della modifica del 1° ottobre 2021 della LEne e ulteriori modifiche dell’ordinanza sull’energia, dell’ordinanza sull’efficienza energetica, dell’ordinanza sulla promozione dell’energia e dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico con entrata in vigore il 1° gennaio 2023 · 31 pagine

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Rapporto esplicativo concernente

la revisione dell’ordinanza sulla promozione dell’energia

1. Situazione iniziale

Sulla base dell’iniziativa parlamentare «Promuovere in maniera uniforme le energie rinnovabili. Rimunerazione unica anche per biogas, piccoli impianti idroelettrici, energia eolica e geotermia» (19.443) il 1° ottobre 2021 il Parlamento ha deciso alcune modifiche della legge federale del 30 settembre 2016 sull’energia (LEne; RS 730.0) (FF 2021 2321). La revisione prevede in particolare l’introduzione di aste per l’assegnazione dei contributi di promozione per gli impianti fotovoltaici, di contributi d’investimento per i piccoli impianti idroelettrici, gli impianti di produzione di biogas e gli impianti eolici nonché di contributi alle spese d’esercizio per gli impianti a biomassa. Le modifiche di legge comportano anche una serie di modifiche dell’ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione dell’energia (OPEn; RS 730.03), che il Consiglio federale apporta con la presente revisione (cfr. capitoli 2.1.1, 2.2.1, 2.3– 2.5).

Contestualmente vengono modificati altri due punti dell’OPEn (cfr. capitoli 2.1.2 e 2.2.3).

2. Punti essenziali del progetto

2.1 Fotovoltaico

2.1.1 Promozione per gli impianti senza consumo proprio

La realizzazione degli impianti fotovoltaici è promossa attraverso la rimunerazione unica (RU) che secondo la LEne vigente ammonta al massimo al 30 per cento dei costi d’investimento degli impianti di riferimento. Attraverso la rimunerazione unica nella maggior parte dei casi i costi di produzione

dell’elettricità di un impianto fotovoltaico possono essere ridotti al punto che risulta più conveniente consumare l’elettricità prodotta in proprio che prelevarla dalla rete. Poiché, a differenza del prelievo dalla rete, al consumo proprio di elettricità non si applicano né tasse né il corrispettivo per l’utilizzazione della rete, gli impianti fotovoltaici che beneficiano della RU e fanno uso del consumo proprio possono essere gestiti in modo redditizio. Negli ultimi anni questo interessante modello di promozione ha permesso un fortissimo sviluppo del fotovoltaico in Svizzera, anche in confronto ad altri Paesi.

2.1.1.1 Rimunerazione unica elevata per gli impianti senza consumo proprio

I costi di produzione dell’elettricità negli impianti fotovoltaici in Svizzera, tuttavia, non sono ancora sufficientemente bassi da risultare competitivi sul mercato, in particolare nel caso delle ubicazioni in cui l’elettricità prodotta non può essere utilizzata per il consumo proprio o solo in misura molto ridotta. Per esempio i tetti dei fienili o dei capannoni possono ospitare grandi impianti fotovoltaici, ma in questi edifici il consumo di elettricità, e pertanto il possibile consumo proprio, è tendenzialmente basso. Nella maggior parte dei casi non vi è consumo di elettricità nemmeno in altre possibili ubicazioni come gli impianti infrastrutturali quali dighe o barriere fonoassorbenti oppure gli impianti galleggianti sui bacini di accumulazione. Questi impianti dovrebbero immettere in rete tutta o gran parte dell’elettricità prodotta: siccome attualmente il loro esercizio non è redditizio sono realizzati solo raramente. Per sfruttare il potenziale di questi impianti, con la modifica della LEne del 1° ottobre 2021 il legislatore ha dato la possibilità al Consiglio federale di prevedere per gli impianti fotovoltaici senza consumo proprio una rimunerazione unica elevata pari fino al 60 per cento dei costi d’investimento degli impianti di riferimento (art. 25 cpv. 3 LEne).