Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/8: Attuazione, a livello di ordinanza, della modifica del 1° ottobre 2021 della LEne e ulteriori modifiche dell’ordinanza sull’energia, dell’ordinanza sull’efficienza energetica, dell’ordinanza sulla promozione dell’energia e dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico con entrata in vigore il 1° gennaio 2023 · 31 pagine

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Rapporto esplicativo concernente

la revisione dell’ordinanza sulla promozione dell’energia

Art. 87d Domanda

È possibile presentare una domanda per l’ottenimento di un contributo d’investimento per un singolo impianto eolico. Se un impianto è realizzato insieme ad altri impianti in un parco eolico, è possibile presentare la domanda per l’insieme degli impianti.

Diversamente dalle altre tecnologie, la domanda per l’ottenimento di un contributo d’investimento per un impianto eolico può essere presentata anche solo in presenza dei risultati di una misurazione del vento comprensivi di una perizia sul rendimento energetico nell’ubicazione dell’impianto (cpv. 2). La perizia sul rendimento per un impianto eolico o un parco eolico evidenzia la produzione media annua presunta dell’impianto/degli impianti nell’ubicazione concreta sulla base dei dati di misurazione del vento. Questi comprendono, tra gli altri, la documentazione e la valutazione dei dati, il confronto con le serie di misurazioni in diversi anni, la considerazione delle perdite di produzione dovute a condizioni di ombreggiatura e gelo, limitazioni dell’esercizio e disponibilità tecnica degli impianti. Partendo da tutte queste indicazioni la perizia fornisce una previsione del rendimento energetico medio per più anni dell’impianto/degli impianti, compresa la differenza rispetto al valore medio e le indicazioni sull’affidabilità di questi valori (p. es. un’analisi delle incertezze).

Le misurazioni del vento e la perizia sul rendimento devono soddisfare determinati requisiti minimi. Attualmente in Svizzera i progetti eolici dall’avvio del progetto sino alla licenza di costruzione passata in giudicato richiedono 15 talvolta anche oltre 20 anni. Tuttavia i contributi d’investimento secondo l’articolo 38 capoverso 1 lettera b LEne sono concessi solamente fino al 2030. È praticamente impossibile per i nuovi progetti eolici ottenere una licenza di costruzione legalmente valida entro sette anni. Se per poter presentare domanda di contributo per gli impianti eolici venisse richiesta una licenza di costruzione legalmente valida questi sarebbero praticamente esclusi dalla promozione mediante i contributi d’investimento. Pertanto ai fini della domanda gli impianti eolici devono presentare, anziché la licenza di costruzione, una misurazione del vento e una perizia sul rendimento.

Art. 87e Garanzia di principio

Poiché la quota principale dei costi è da imputare agli impianti eolici, attraverso la perizia sul rendimento si possono fornire indicazioni affidabili circa i costi d’investimento del progetto e può essere garantito di principio l’importo massimo del contributo d’investimento. La definizione di termini obbliga i richiedenti a trasmettere indicazioni periodiche sull’avanzamento della procedura. Nel contempo è fissato anche un termine entro il quale occorre avviare i lavori di costruzione dell’impianto ed entro il quale l’impianto deve essere messo in esercizio. Questi termini garantiscono la sicurezza della pianificazione per la messa a disposizione dei mezzi finanziari del Fondo per il supplemento rete. Tuttavia, a seconda dello stato della pianificazione del progetto, questi termini variano tra i 10 e i 20 anni.

Art. 87f, g, h, e i Notifica di messa in esercizio e notifica della conclusione dei lavori; proroga

dei termini; determinazione definitiva del contributo d’investimento

La notifica di messa in esercizio e la notifica della conclusione dei lavori sono disciplinate analogamente alle notifiche per gli impianti idroelettrici (art. 55 e 56). Anche il requisito per la proroga dei termini e la determinazione definitiva del contributo d’investimento corrispondono alle norme concernenti le altre tecnologie.

Art. 87j Versamento scaglionato del contributo d’investimento

Il contributo d’investimento è versato in più tranche. La prima tranche può essere versata al più presto all’inizio dei lavori in osservanza del principio previsto dal diritto sui sussidi secondo cui gli aiuti finanziari possono essere versati al più presto dal momento in cui le spese sono divenute imminenti (art. 23