Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/8: Attuazione, a livello di ordinanza, della modifica del 1° ottobre 2021 della LEne e ulteriori modifiche dell’ordinanza sull’energia, dell’ordinanza sull’efficienza energetica, dell’ordinanza sulla promozione dell’energia e dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico con entrata in vigore il 1° gennaio 2023 · 31 pagine
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Rapporto esplicativo concernente
la revisione dell’ordinanza sulla promozione dell’energia
cità, un contributo d’investimento (art. 27b cpv. 1 lett. c LEne), a condizione che sia dimostrata la presenza di un serbatoio geotermico mediante un precedente sfruttamento. In questo modo sono promosse mediante i contributi d’investimento anche la costruzione e la messa in esercizio di impianti di superficie per la produzione di elettricità. La struttura del contributo d’investimento per gli impianti geotermici è analoga a quella del contributo per le altre tecnologie.
2.6 Determinazione degli importi per i contributi d’investimento e la rimunerazione unica
Ai sensi dell’articolo 29 capoverso 2 della legge sull’energia, per la determinazione degli importi il Consiglio federale si basa sui costi scoperti per la costruzione di nuovi impianti oppure l’ampliamento o il rinnovamento di impianti esistenti. In caso di forti variazioni dei rapporti (in particolare le previsioni sui prezzi di mercato dell’elettricità) l’UFE esamina tali importi e li adegua mediante revisione dell’ordinanza in modo da evitare una sistematica rimunerazione eccessiva degli impianti. Inoltre, conformemente all’articolo 34 OPEn vi è la possibilità di riesaminare la rimunerazione unica o il contributo d’investimento ed eventualmente chiederne la restituzione intera o parziale in presenza di palesi indizi di redditività eccessiva.
3. Ripercussioni finanziarie, sul personale e altre ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni
Come già esposto dalla Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio nazionale (CAPTE-N) nel suo rapporto del 19 aprile 2021 in adempimento dell’iniziativa parlamentare 19.443 (FF 2021 1314; n. 4.1), l’attuazione delle modifiche della LEne del 1° ottobre 2021 richiede all’UFE un aumento degli effettivi a tempo indeterminato per un equivalente di sei posti a tempo pieno. Il personale aggiuntivo si occuperà della preparazione e dell’esecuzione delle aste per le rimunerazioni uniche per gli impianti fotovoltaici (due posti a tempo pieno), dei contributi d’investimento per gli impianti eolici e i nuovi piccoli impianti idroelettrici (un posto a tempo pieno) e della promozione degli impianti a biomassa (un posto a tempo pieno). L’UFE avrà bisogno di aumentare i suoi effettivi a tempo indeterminato per un equivalente di due posti a tempo pieno per proseguire l’esecuzione del premio di mercato. Questi posti saranno finanziati con mezzi provenienti dal Fondo per il supplemento rete.
Inoltre, come indicato dalla CAPTE-N nel rapporto summenzionato (capitolo 4.2), le modifiche di legge comportano un maggiore fabbisogno di mezzi materiali per l’UFE. L’esecuzione delle aste per i grandi impianti fotovoltaici e dei contributi alle spese d’esercizio per gli impianti a biomassa comporta per l’UFE costi annui pari a 550 000 franchi; inoltre, a causa della proroga del premio di mercato per i grandi impianti idroelettrici, dal 2023 continueranno a essere necessari 500 000 franchi all’anno per l’esecuzione. Anche queste due voci di costo saranno coperte con mezzi provenienti dal Fondo per il supplemento rete.
Le modifiche a livello di ordinanza non hanno ripercussioni finanziarie, sul personale o altre ripercussioni particolari sui Cantoni e i Comuni.
4. Ripercussioni per l’economia, l’ambiente e la società
Essenzialmente le modifiche sono una conseguenza delle modifiche di legge e in quanto tali non hanno ripercussioni per l’economia, l’ambiente o la società.