Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/8: Attuazione, a livello di ordinanza, della modifica del 1° ottobre 2021 della LEne e ulteriori modifiche dell’ordinanza sull’energia, dell’ordinanza sull’efficienza energetica, dell’ordinanza sulla promozione dell’energia e dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico con entrata in vigore il 1° gennaio 2023 · 31 pagine

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Rapporto esplicativo concernente

la revisione dell’ordinanza sulla promozione dell’energia

costi ad esso correlati. La precedente disposizione partiva dal cosiddetto principio lordo: gli investimenti finanziati in parte attraverso sussidi potevano essere interamente capitalizzati, aumentando in tal modo gli ammortamenti e i costi del capitale. Per compensare questi maggiori costi legati al sussidio sinora si doveva computare una parte del sussidio come ricavo. Si tratta di una procedura complessa, che non garantisce che i ricavi computati in aggiunta compensino realmente i maggiori costi. Ora invece si applica il principio del netto: può essere capitalizzata soltanto la parte dell’investimento che non è finanziata mediante sussidi e di conseguenza viene sostenuta dal gestore stesso. Così facendo è garantito che il sussidio non provocherà un aumento dei costi e di conseguenza una promozione doppia. Inoltre applicando questo metodo non è più necessario computare una parte del sussidio come ricavo. Lo stesso vale anche per altri sussidi che compensano un investimento; per esempio gli indennizzi per le misure di risanamento nei settori deflussi discontinui, materiale detritico e migrazione dei pesci.

Art. 90 cpv. 2

Dato che la norma contenuta nel precedente articolo 66 è trasferita nell’allegato 3 il rimando deve essere adattato.

Capitolo 7a: Contributi alle spese d’esercizio per gli impianti a biomassa

Sezione 1: Motivo di esclusione e importi del contributo

Art. 96a Motivo di esclusione

Il motivo di esclusione di cui all’articolo 96a corrisponde nei contenuti all’esclusione del contributo d’investimento (art. 31), ma dal punto di vista linguistico non è identico. Occorre infatti chiarire che in questo caso il contributo può essere già previsto mentre un impianto beneficia del finanziamento dei costi supplementari o della rimunerazione per l’immissione di elettricità, ma viene effettivamente accordato solo dal momento in cui quest’altra promozione è scaduta.

Art. 96b Importi del contributo

Nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità, i costi d’investimento e d’esercizio devono essere coperti fino a un certo importo. Per questo motivo, la rimunerazione è concessa per un determinato periodo; soltanto in questo modo, infatti, i costi d’investimento possono essere convertiti per quel dato periodo in costi di produzione dell’elettricità di un impianto di riferimento. Al contrario, il contributo alle spese d’esercizio tiene conto del fatto che spesso, a causa dei costi d’esercizio estremamente elevati degli impianti a biomassa, non vale la pena mantenere in funzione l’impianto una volta terminato il periodo della rimunerazione per l’immissione di elettricità o il finanziamento dei costi supplementari. Lo stesso vale per i nuovi impianti a biomassa che ricevono solo un contributo d'investimento: è altamente improbabile che siano costruiti se non vi è una garanzia minima di copertura dei costi d’esercizio.

Poiché, come dice il nome stesso, il contributo alle spese d’esercizio aiuta a coprire i costi operativi ed evitare che una volta terminata la promozione gli impianti smettano di funzionare, esso viene concesso fintantoché è immessa elettricità in rete e sono rispettati i requisiti minimi. Non è stabilita una durata della rimunerazione; per legge il contributo alle spese d’esercizio terminerà alla fine del 2030. L’importo del contributo può variare nel tempo ed essere adattato alle circostanze, per esempio alla situazione di mercato dei vettori energetici impiegati (cpv. 2). È determinante per l’ammontare dell’importo attuale la rispettiva ordinanza vigente.

Come nel caso del premio per l’immissione di elettricità nell’ambito della RIC, anche il contributo alle spese d’esercizio viene leggermente ridotto per i gestori di impianti assoggettati all’imposta sul valore aggiunto poiché questi possono far valere, a proprie spese, la deduzione dell’imposta precedente (cpv. 3).