Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/8: Attuazione, a livello di ordinanza, della modifica del 1° ottobre 2021 della LEne e ulteriori modifiche dell’ordinanza sull’energia, dell’ordinanza sull’efficienza energetica, dell’ordinanza sulla promozione dell’energia e dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico con entrata in vigore il 1° gennaio 2023 · 31 pagine

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Rapporto esplicativo concernente

la revisione dell’ordinanza sulla promozione dell’energia

Sezione 2: Ordine di presa in considerazione e lista d’attesa

Art. 96c e 96d Ordine di presa in considerazione e lista d’attesa

In linea di principio anche per l’ottenimento di un contributo alle spese d’esercizio si considera principalmente la data di presentazione della domanda. Tuttavia se non tutte le domande presentate lo stesso giorno possono essere prese in considerazione, viene data la priorità ai progetti degli impianti che hanno partecipato al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità o che hanno ottenuto un finanziamento dei costi supplementari. In tal modo si vuole evitare la chiusura di questi impianti già costruiti e in esercizio, mentre non è data la stessa priorità alla costruzione di nuovi impianti.

Di questo tiene conto anche la disposizione riguardante l’eventuale lista d’attesa.

Sezione 3: Procedura di domanda

Art. 96e Domanda

Per evitare che siano presentate molto tempo prima che un impianto possa effettivamente beneficiare del contributo alle spese d’esercizio e, in tal modo, bloccare risorse per la promozione, le domande possono essere presentate all’organo d’esecuzione al più presto un anno prima della fine della durata della rimunerazione per l’immissione di elettricità o del finanziamento dei costi supplementari.

Per gli impianti non ancora in esercizio la domanda può essere presentata solamente se sono pronti alla realizzazione. Solitamente un impianto è pronto alla realizzazione quando per un progetto è disponibile una licenza di costruzione passata in giudicato. Tuttavia, poiché non si può escludere totalmente che per un progetto non serva la licenza di costruzione, si utilizza una terminologia più ampia, ossia di «impianti pronti alla realizzazione». Dal punto di vista materiale questa disposizione coincide con l’articolo 53 capoverso 2 OPEn.

Art. 96f Decisione

La concessione di un contributo alle spese d’esercizio può essere disposta prima dello scadere della durata della rimunerazione di un impianto o prima che un impianto nuovo sia messo in esercizio. Tuttavia essa decorre soltanto dal momento in cui non sono più riconosciuti la rimunerazione per l’immissione di elettricità o il finanziamento dei costi supplementari oppure quando un nuovo impianto viene messo effettivamente in esercizio.

Sezione 4: Esercizio in corso, esclusione e rinuncia

Art. 96g Versamento del contributo alle spese d’esercizio

Il versamento del contributo alle spese d’esercizio si svolge come nel sistema per gli impianti in regime di commercializzazione diretta nella rimunerazione per l’immissione di elettricità. Non viene versato l’importo del contributo, ma soltanto il contributo alle spese d’esercizio (che trasferito nell’ambito RIC corrisponde al premio per l’immissione di elettricità). L’elettricità è venduta dai gestori direttamente sul mercato, esattamente come accade con la vendita diretta sul mercato del calore e delle garanzie di origine.

Come avviene nella RIC, nel caso il prezzo di mercato di riferimento sia superiore all’importo del contributo ai gestori viene addebitata la quota eccedente con cadenza trimestrale.

Art. 96h Requisiti minimi

I requisiti minimi sono disciplinati nell’allegato 5. Questo allegato rimanda ai requisiti minimi applicabili al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità.