Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/8: Attuazione, a livello di ordinanza, della modifica del 1° ottobre 2021 della LEne e ulteriori modifiche dell’ordinanza sull’energia, dell’ordinanza sull’efficienza energetica, dell’ordinanza sulla promozione dell’energia e dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico con entrata in vigore il 1° gennaio 2023 · 31 pagine
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Rapporto esplicativo concernente
la revisione dell’ordinanza sulla promozione dell’energia
cpv. 1 della legge del 5 ottobre 19909 sui sussidi). Questa norma corrisponde alle norme vigenti per le altre tecnologie (cfr. art. 60 e 80).
Art. 87k Costi d’investimento computabili
Per i costi d’investimento computabili si applica per analogia l’articolo 61.
Art. 87l Costi non computabili
Non sono computabili in particolare i costi per le attività di informazione, anche al pubblico, non disposte da un’autorità, per l’acquisto di proprietà fondiaria o per le procedure di ricorso. L’elenco riportato nell’articolo 87l non è esaustivo.
Art. 87m Calcolo dei costi scoperti e del contributo d’investimento nel singolo caso
In presenza di indizi secondo cui per un impianto non vi sono costi scoperti, il contributo d’investimento è verificato o calcolato conformemente all’allegato 4 (cpv. 1). Se del caso il contributo d’investimento può essere ridotto fino all’ammontare dei costi scoperti oppure interamente negato (cpv. 2; cfr. commenti all’art. 63).
Capitolo 6b: Contributi d’investimento per la prospezione e lo sfruttamento di serbatoi geotermici e per nuovi impianti geotermici
Sezione 1: Requisiti per il diritto e aliquote
Art. 87n Requisiti per il diritto
Un contributo d’investimento per uno sfruttamento (cfr. in merito allo sfruttamento il capitolo 2.5.1) può essere accordato soltanto se è stata effettuata una prospezione ed è disponibile un corrispondente rapporto relativo alla probabilità di individuare un presunto serbatoio geotermico (cpv. 1). Analogamente, per la costruzione di un impianto geotermico un contributo d’investimento può essere accordato soltanto se è stato effettuato lo sfruttamento ed è disponibile il relativo rapporto (cpv. 2).
Art. 87o Aliquote
Il contributo d’investimento per la prospezione e lo sfruttamento (contributi per l’esplorazione) nonché per la costruzione di un impianto ammonta al 60 per cento (cpv. 1).
Un contributo per l’esplorazione di questo ammontare è giustificato se i rischi geologici sono bassi, per esempio perché sono già disponibili i dati relativi al sottosuolo. Il contributo per l’esplorazione può essere ridotto quando dalla domanda emergono lacune tecniche o qualitative oppure uno scarso tenore innovativo che mettono a rischio l’attuazione adeguata ed efficace del progetto (cpv. 2).
Sezione 2: Ordine di presa in considerazione e lista d’attesa
Art. 87p Ordine di presa in considerazione
Come per gli impianti eolici e a biomassa, anche per gli impianti geotermici ai fini della presa in considerazione di un progetto è determinante la data di presentazione della domanda (cpv. 1) oppure, nel caso non si possano prendere in considerazione tutte le domande pervenute lo stesso giorno, la maggiore produzione supplementare di elettricità rapportata al contributo d’investimento (cpv. 2).