Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/8: Attuazione, a livello di ordinanza, della modifica del 1° ottobre 2021 della LEne e ulteriori modifiche dell’ordinanza sull’energia, dell’ordinanza sull’efficienza energetica, dell’ordinanza sulla promozione dell’energia e dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico con entrata in vigore il 1° gennaio 2023 · 31 pagine
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Rapporto esplicativo concernente
la revisione dell’ordinanza sulla promozione dell’energia
Allegato 1.2 Impianti fotovoltaici nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità
Sinora tutte le parti di un impianto fotovoltaico per ogni punto di allacciamento alla rete o per ogni fondo collegate allo stesso punto di allacciamento alla rete erano considerate come un impianto, mentre le parti d’impianto aggiuntive come un ampliamento. Questa definizione d’impianto era volta a evitare una suddivisione artificiosa degli impianti e la possibilità, attraverso la creazione «a tavolino» di due piccoli impianti, di accedere alla RIC nella classe di potenza più bassa e beneficiare così di un’aliquota superiore. Con questa suddivisione artificiosa, nell’ambito della rimunerazione unica i gestori degli impianti avrebbero potuto ricevere il contributo di base due volte e, a seconda delle dimensioni degli impianti, beneficiare anche di un’aliquota maggiore.
Poiché, da un lato, le aliquote RIC sono identiche per tutte le classi di potenza e, dall’altro, nella rimunerazione unica verrà eliminato il contributo di base, non vi è più un grande interesse a suddividere artificiosamente gli impianti ubicati nello stesso fondo. Nella rimunerazione unica è mantenuta una differenziazione delle aliquote in base alla classe di potenza, che tuttavia dovrebbe essere abbastanza contenuta da non giustificare una suddivisione artificiosa degli impianti e l’effettuazione di due misurazioni separate.
Secondo l’articolo 25a capoverso 1 LEne del 1° ottobre 2021 alle aste non possono partecipare gli impianti ampliati, ma solo gli impianti nuovi. Di conseguenza gli impianti fotovoltaici senza consumo proprio ubicati su fondi in cui esiste già un altro impianto sarebbero esclusi dalle aste. Con la nuova definizione, questi impianti sono considerati impianti autonomi e non più ampliamenti, sempreché dispongano di un proprio punto di misurazione.
Nel caso di impianti fotovoltaici messi in esercizio prima dell’entrata in vigore di questa modifica, per la definizione di impianto è applicabile il diritto anteriore (n. 6).
Allegato 2.1 Rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici
Il numero 2.7 viene integrato con il titolo «Bonus per l’angolo di inclinazione» e suddiviso in due punti. Il precedente numero 2.7, in cui è stabilito l’ammontare del bonus per l’angolo di inclinazione per gli impianti integrati è trasferito senza modifiche nel numero 2.7.1. Al numero 2.7.2 è stabilito l’ammontare del nuovo bonus per l’angolo di inclinazione per gli impianti fotovoltaici annessi e isolati pari a 100 franchi. Come il contributo legato alla potenza, anch’esso viene calcolato in base alla potenza dell’impianto.
Ai numeri 2.8 e 2.9 sono stabilite le aliquote della rimunerazione unica per gli impianti messi in esercizio a partire dal 1° gennaio 2023. Per questi impianti il contributo di base deve essere pari a zero franchi, sempre che la loro potenza sia superiore a 5 kW. Per gli impianti più piccoli con una potenza compresa tra 2 e 5 kW, beneficiari di un contributo di promozione, in futuro il contributo di base sarà pari a 200 franchi. Inoltre verranno aumentati i tassi del contributo legato alla potenza nella classe di potenza inferiore a 30 kW. In questo modo si crea un incentivo a sfruttare per quanto possibile l’intera superficie del tetto o della facciata e realizzare così impianti più grandi.
Il numero 2.10 riporta l’aliquota per la cosiddetta rimunerazione unica elevata per gli impianti fotovoltaici senza consumo proprio con una potenza inferiore a 150 kW o gli ampliamenti considerevoli di tali impianti inferiori a 150 kW di potenza. Il contributo legato alla potenza ammonta a 450 franchi per kW di potenza installata. Possono beneficiare della rimunerazione unica elevata solamente gli impianti messi in esercizio a partire dal 1° gennaio 2023.
Per ottenere la rimunerazione unica elevata occorre indicare nella domanda che l’impianto immette in rete tutta l’elettricità prodotta (n. 3 lett. m e n. 4.1 lett. h). Il rispetto di questa condizione va dimostrato anche attraverso i documenti presentati con la notifica di messa in esercizio (verbale di collaudo e tutti i relativi documenti [n. 4.2 lett. b] e la certificazione dei dati dell’impianto [n. 4.2 lett. d]).