Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/8: Attuazione, a livello di ordinanza, della modifica del 1° ottobre 2021 della LEne e ulteriori modifiche dell’ordinanza sull’energia, dell’ordinanza sull’efficienza energetica, dell’ordinanza sulla promozione dell’energia e dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico con entrata in vigore il 1° gennaio 2023 · 31 pagine
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Rapporto esplicativo concernente
la revisione dell’ordinanza sulla promozione dell’energia
2.1.2 Rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici: parziale abolizione del contributo di base, parziale aumento del contributo legato alla potenza e introduzione di un bonus per tutti gli impianti con un angolo di inclinazione elevato
I tassi della rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici sono stabiliti dal Consiglio federale nella OPEn e verificati regolarmente dall’Ufficio federale dell’energia (UFE). Dal 1° gennaio 2023 è eliminato il contributo di base per gli impianti di qualsiasi categoria con una potenza superiore a 5 kW. Gli impianti con una potenza massima di 5 kW ottengono un contributo di base pari a 200 franchi. I tassi del contributo legato alla potenza vengono aumentati di 20 franchi per la classe di potenza fino a 30 kW, i tassi rimanenti restano invariati.
Con la parziale abolizione del contributo di base si introduce un incentivo alla costruzione di impianti più grandi per sfruttare possibilmente tutta la superficie idonea di un tetto ai fini della produzione di elettricità: senza il contributo di base la rimunerazione totale per gli impianti più piccoli e quindi più costosi diminuisce in misura maggiore rispetto agli impianti più grandi. Di conseguenza l’esercizio degli impianti più grandi risulta finanziariamente più interessante rispetto a quello degli impianti più piccoli. In media il contributo di promozione aumenta di 200 franchi per impianto.
Nel quadro di uno studio il DATEC sta valutando se e in che modo si possa creare un incentivo affinché possibilmente sull’intera superficie dei tetti vengano installati degli impianti fotovoltaici. Al vaglio vi è ad esempio un «bonus per tetti interamente coperti». Con ogni probabilità gli esiti dello studio saranno disponibili in estate. Nel quadro di questa consultazione, il Consiglio federale è pertanto interessato a sapere se siete favorevoli a un incentivo specifico per la copertura totale dei tetti e quali requisiti fissereste nella corrispondente normativa.
Con la revisione dell’ordinanza sulla promozione dell’energia il 1° gennaio 2022 per gli impianti fotovoltaici integrati con un angolo di inclinazione di almeno 75 gradi è stato introdotto un bonus di
250 franchi per kW di potenza installata. Ora si propone di introdurre un bonus anche per gli impianti annessi e isolati con un angolo di inclinazione di almeno 75 gradi. Questi impianti possono essere installati, per esempio, su ampie facciate di industrie oppure su muri di sostegno e dighe; in questi casi spesso non è possibile oppure è poco sensato realizzare un impianto fotovoltaico integrato, ma è più probabile che l’impianto sia installato su una facciata o un muro esistente. Nonostante per questi impianti non vi siano costi per l’integrazione, spesso la sola promozione mediante il contributo legato alla potenza è troppo esigua, poiché in questo caso l’installazione risulta più costosa rispetto all’installazione su un tetto. Per queste ragioni attualmente detti impianti vengono realizzati raramente. Tuttavia, l’installazione di impianti con un angolo di inclinazione elevato è sensata, poiché nel semestre invernale il loro rendimento per kW di potenza installata è di circa il 30 per cento superiore rispetto agli impianti fotovoltaici installati sui tetti piani e pressappoco identico ai tipici impianti sui tetti spioventi.
Con l’estensione del bonus per l’angolo di inclinazione a tutti gli impianti fotovoltaici con un’inclinazione elevata si vuole incentivare la realizzazione anche di questi impianti. Poiché per gli impianti annessi e isolati non vi sono spese per l’integrazione, il bonus per gli impianti annessi, pari a 100 franchi per kW di potenza, è nettamente inferiore rispetto a quello per gli impianti integrati.
Il bonus deve poter essere combinato anche con la nuova rimunerazione unica elevata per gli impianti fotovoltaici senza consumo proprio. Nel caso in cui la RU elevata sia determinata mediante aste, il bonus verrebbe concesso in aggiunta all’importo offerto, sempreché l’impianto abbia un angolo di inclinazione di almeno 75 gradi. Qualora solamente una parte dell’impianto abbia un angolo di inclinazione di almeno 75 gradi, il bonus per l’angolo di inclinazione è riconosciuto soltanto per questa parte.
A differenza degli adeguamenti degli ultimi anni, la modifica del 2023 entrerà in vigore non il 1° aprile, ma il 1° gennaio, in concomitanza con la rimunerazione unica elevata.