Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/8: Attuazione, a livello di ordinanza, della modifica del 1° ottobre 2021 della LEne e ulteriori modifiche dell’ordinanza sull’energia, dell’ordinanza sull’efficienza energetica, dell’ordinanza sulla promozione dell’energia e dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico con entrata in vigore il 1° gennaio 2023 · 31 pagine
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Rapporto esplicativo concernente
la revisione dell’ordinanza sulla promozione dell’energia
N. 4 Dati di misurazione del vento
Al momento della presentazione della domanda i gestori forniscono gratuitamente all’UFE i dati di misurazione del vento e i dati descrittivi (metadati). I dati di misurazione del vento pervenuti possono essere utilizzati dall’UFE in forma anonimizzata per lavori preparatori connessi all’impiego dell’energia eolica (p. es. per elaborare un atlante eolico). A tale scopo l’UFE può trasmettere questi dati a un mandatario incaricato della redazione di un atlante eolico o dell’esecuzione di altri lavori preparatori. Al termine del contratto il mandatario deve cancellare i dati. Poiché secondo l’UFE si tratta di segreti professionali ai sensi dell’articolo 7 lettera g della legge federale del 17 dicembre 200412 sulla trasparenza, questi dati non vengono trasmessi o diffusi se non per il fine summenzionato.
L’UFE verifica gli aspetti formali dei dati di misurazione del vento e dei metadati forniti dal gestore che devono rispettare i seguenti requisiti:
requisiti dei dati descrittivi dei dati di misurazione del vento (metadati):
- posizione della misurazione in coordinate svizzere (sistema di coordinate LV95);
- altezze di misurazione dei sensori sul pilone o altezze di misurazione impostate nel caso di misurazioni Light detection and ranging (LiDAR) o Sound detecting and ranging (SODAR) con una precisione di 0,1 metri;
- durata della misurazione: data di inizio e di fine della/e campagna/e di misurazione;
- indicazioni sui sensori (produttore e designazioni del tipo) e sulla loro modalità d’esercizio (p. es. riscaldati o non riscaldati);
- descrizione dei dati di misurazione veri e propri: per ogni attributo (colonna) devono essere indicati la designazione, la descrizione e il tipo di dato (p. es. numero intero oppure indicazione della data e dell’ora);
requisiti dei dati di misurazione (cfr. n. 3.1 e 3.2 OPEn: misurazioni del vento e previsioni sul rendi-
mento)
- file A: dati grezzi della misurazione al pilone, LiDAR oppure SODAR con risoluzione di 10 minuti per l’intera durata della misurazione in un formato aperto (p. es. «TXT» o «CSV»);
- file B: dati di misurazione rettificati e confrontati su più anni delle misurazioni al pilone, LiDAR oppure SODAR con risoluzione di 10 minuti per l’intera durata della misurazione in un formato aperto.
Allegato 2.5 Contributi d’investimento per la prospezione e lo sfruttamento di serbatoi geo-
termici
Le norme concernenti i contributi per l’esplorazione corrispondono alla precedente norma di cui all’allegato 1 dell’ordinanza sull’energia, fatte salve le seguenti eccezioni:
- lo sfruttamento di cui al numero 1.3 prosegue come la precedente esplorazione (cfr. in merito il n. 2.5.1);
- i numeri 2.2 lettera b, 3.4.2 e 4.4.1 sono adattati sotto il profilo linguistico e contenutistico all’ordinanza sul CO2.
Allegato 2.6 Contributi d’investimento per gli impianti geotermici
L’allegato 2.6 disciplina i dettagli dei contributi d’investimento per gli impianti geotermici, la cui definizione corrisponde a quella degli impianti partecipanti alla RIC (n. 1).
Per richiedere un contributo d’investimento, in quanto a calore un impianto deve soddisfare gli stessi requisiti minimi di un impianto partecipante alla RIC (n. 2).
12RS 152.3