Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/8: Attuazione, a livello di ordinanza, della modifica del 1° ottobre 2021 della LEne e ulteriori modifiche dell’ordinanza sull’energia, dell’ordinanza sull’efficienza energetica, dell’ordinanza sulla promozione dell’energia e dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico con entrata in vigore il 1° gennaio 2023 · 31 pagine
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Rapporto esplicativo concernente
la revisione dell’ordinanza sulla promozione dell’energia
Allegato 2.2 Contributi d’investimento per gli impianti idroelettrici
N. 1 Definizione degli impianti
La definizione degli impianti idroelettrici è leggermente modificata e allineata ai contributi d’investimento. Sono eliminate le disposizioni riguardanti la RIC volte a evitare un’aliquota RIC troppo elevata. La nuova definizione rimane in linea di principio invariata, ma lascia un minore margine di interpretazione; si focalizza sulla distinzione tra impianti idroelettrici grandi e piccoli e sul riferimento ai criteri per gli ampliamenti e i rinnovamenti al fine di sfruttare al meglio il potenziale idraulico ancora esistente.
L’elenco dei (piccoli) impianti idroelettrici autonomi è allineato alla sistematica esistente (cfr. art. 9 OPEn) e integrato con gli impianti presso scolatori di piena creati in modo artificiale e canali industriali al fine di sfruttare il potenziale di questi canali. Questi impianti non hanno un impatto ambientale, o solo minimo, motivo per cui devono poter essere costruiti e promossi senza un onere eccessivo.
N. 2 Contenuto della domanda
Questa disposizione rimane invariata dal punto di vista materiale, ma per una maggiore comprensione subisce una modifica redazionale che interessa la sistematica.
Con la richiesta della prova della validità del diritto di sfruttamento delle acque e della licenza di costruzione passata in giudicato è garantito che un progetto rispetti le disposizioni legali (anche in materia di protezione dell’ambiente).
Allegato 2.3 Contributi d’investimento per gli impianti a biomassa
L’allegato riguardante gli impianti a biomassa è rielaborato, poiché sono integrati i diversi tipi di impianti che ora possono richiedere un contributo d’investimento. Le disposizioni concernenti gli IIR, gli IDA e le centrali elettriche a legna sono ampiamente mantenute nell’articolazione e nei contenuti, ma vengono apportate modifiche riguardanti le centrali elettriche a legna che ora possono ottenere un contributo d’investimento anche se non sono d’importanza regionale. Poiché i forni per l’incenerimento di fanghi sono trattati come gli IIR e gli impianti a gas di discarica come gli IDA, si rimanda perlopiù alle corrispondenti disposizioni. Vengono integrati gli impianti di produzione di biogas, la cui definizione corrisponde a quella degli impianti a biomassa nell’allegato 1.5 numero 1. Tuttavia, anziché inserire un rimando generale, gli impianti sono definiti mediante la tabella del periodo di utilizzazione, come già nel caso dei contributi d’investimento.
Allegato 2.4 Contributi d’investimento per gli impianti eolici
N. 1 Definizione degli impianti
La domanda per l’ottenimento di un contributo d’investimento può essere presentata da un singolo impianto eolico; poiché questa norma valeva già per la RIC, per la definizione degli impianti si rimanda all’allegato 1.3 numero 1. Di conseguenza un impianto eolico è dato da una singola turbina eolica, costituita da fondamenta, torre, dispositivo di conversione (generatore) e rotore. Al contributo d’investimento possono accedere solo i nuovi impianti. Un impianto è considerato nuovo se viene costruito per la prima volta in una determinata ubicazione; può trattarsi quindi anche dell’ampliamento di un parco eolico (cfr. art. 9 cpv. 1 OEn) oppure della sostituzione completa di un impianto esistente (repowering).
N. 2 Contenuto della domanda
Come per tutte le altre tecnologie, alla domanda per gli impianti eolici devono essere allegate indicazioni sull’impianto e la descrizione del progetto, in particolare il perimetro del progetto e le ubicazioni