Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 35 pagine

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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente l’avamprogetto di una legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto (AP-LTPG)

3.3.2. Campo d’applicazione della LTPG

Enti giuridici assoggettati

ABPS, economiesuisse, santésuisse, ASB, USAM, ASA e VAV ritengono giusto escludere dal campo d’applicazione della LTPG le imprese quotate in borsa e le casse pensioni, poiché la trasparenza sarebbe garantita in altro modo. Seguendo la stessa logica, però, dovrebbero essere esclusi dalla LTPG anche altri istituti non quotati in borsa che sottostanno alla sorveglianza delle autorità – ad esempio le banche, le direzioni dei fondi, le società d’investimento, le imprese di assicurazione, gli assicuratori sociali nonché le infrastrutture del mercato finanziario (compresi i corrispondenti gruppi finanziari) – già ampiamente sottoposti alla vigilanza della FINMA o di altre autorità (e che devono pubblicare le persone che detengono una partecipazione qualificata).

economiesuisse, GE, USAM, ASA e SwissHoldings argomentano che il controllo di una società quotata in borsa detenute direttamente e indirettamente mediante la maggioranza dei voti dovrebbe portare a escludere un’impresa dal campo d’applicazione della LTPG. Tale aspetto dovrebbe essere dunque integrato nel progetto.

ZH chiede invece che anche le persone giuridiche cantonali che presentano strutture economiche poco chiare, cresciute nel corso degli anni, siano assoggettate alla LTPG.

Fondazioni e associazioni di pubblica utilità

ARIF-OSIF, ABPS, economiesuisse, PLR, proFonds, ASB, USAM, SwissFoundations, TG, VAV e zewo chiedono lo stralcio dell’articolo 2 capoverso 1 lettera g AP-LTPG o l’inserimento di una disposizione che escluda esplicitamente dal campo d’applicazione della LTPG le fondazioni (e le associazioni) di pubblica utilità in considerazione del rischio molto esiguo che presentano. L’assoggettamento delle fondazioni svizzere sarebbe opinabile, poiché queste sottostanno alla sorveglianza statale e l’obbligo di registro non genererebbe quindi alcun valore aggiunto.

Freikirchen.ch ritiene che l’avamprogetto sia opportuno, ma è favorevole a ulteriori

agevolazioni per le fondazioni e le associazioni e propone di accordare maggiore peso alle fattispecie registrate nel registro di commercio (acquisizione diretta o rimando all’iscrizione nel registro di commercio).

Secondo veb.ch dovrebbero essere sottoposte all’obbligo di annuncio tutte le persone dell’organo direttivo superiore di un’associazione o di una fondazione, in quanto già note. Ancora più importante dovrebbe essere però l’obbligo di annunciare le persone fisiche e giuridiche che influenzano e/o controllano le decisioni dell’associazione o della fondazione.

ZH critica il fatto che l’organo direttivo o amministrativo superiore debba essere definito «direzione» secondo l’articolo 69 CC. Inoltre si dovrebbe stabilire chi è considerato avente economicamente diritto nei casi in cui non esiste un presidente o un co-presidente.

Enti giuridici esteri

CMP approva esplicitamente l’obbligo di registrazione degli enti giuridici di diritto estero, che attestano un legame con la Svizzera tale da giustificare la registrazione.

ASG sottolinea che devono essere assoggettati alla LTPG soltanto gli enti giuridici esteri la cui «amministrazione effettiva in Svizzera» ai sensi del diritto fiscale è già stata constatata dalle autorità competenti. Tale constatazione comporterebbe la loro iscrizione nel registro delle imprese. Di conseguenza, disporrebbero di un numero IDI.