Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/81: Legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e di altri costrutti giuridici (Legge sulla trasparenza delle persone giuridiche; LTPG) · 35 pagine
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Rapporto del Dipartimento federale delle finanze sui risultati della procedura di consultazione concernente l’avamprogetto di una legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto (AP-LTPG)
ragionevole fissare in ogni caso i termini dal momento in cui si viene a conoscenza delle informazioni.
ZH propone che il termine inizi a decorrere dal momento della pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC). Tuttavia, ciò non esclude che un annuncio sia ammesso dopo l’iscrizione nel registro giornaliero (dunque prima dell’inizio del termine).
BIG e Transparency ritengono che ai fini dell’efficienza del registro sia necessario prevedere un obbligo di dichiarazione annuale per confermare la correttezza delle informazioni registrate.
Forum PMI esprime la preoccupazione che gli obblighi di annuncio possano causare un onere amministrativo spropositato. Pertanto ritiene che non debba sussistere alcun obbligo di annuncio per modifiche minori (p. es. aumento della partecipazione dell’avente economicamente diritto dal 27 al 30 %). Gli obblighi di annuncio implicherebbero inoltre compiti che richiedono la consulenza di specialisti (p. es. in relazione a persone che controllano una società in altro modo). Prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, alle PMI dovrebbero dunque essere messi a disposizione ausili chiari e semplici ai fini dell’attuazione.
AG si chiede se i provvedimenti previsti nell’AP-LTPG permettano di garantire che le informazioni contenute nel registro siano aggiornate, soprattutto perché mancano provvedimenti sanzionatori tangibili e di immediata efficacia.
NE accoglie con favore la procedura semplificata prevista nell’AP per gli enti giuridici. Per agevolare il lavoro degli uffici cantonali e rilevare i dati in modo uniforme, sarebbe tuttavia auspicabile che il DFGP realizzasse un modulo uniforme, valido per tutte le autorità cantonali del registro di commercio.
NW, TI, ZG e UR sottolineano che l’annuncio degli aventi economicamente diritto nel quadro di un’iscrizione nel registro di commercio costituisce un documento pubblico secondo
l’articolo 936 capoverso 1 CO e che di conseguenza tutte le informazioni ivi contenute sono accessibili a terzi. Se ciò non fosse auspicato, queste informazioni non dovrebbero essere contenute nel registro di commercio, bensì in un documento separato, archiviato come
documento non pubblico (art. 10 ORC). Inoltre, non sarebbe chiaro se e in quale misura l’ufficio del registro di commercio abbia l’obbligo di collaborare al rilevamento e alla verifica della completezza degli annunci e, se del caso, richiedere i giustificativi corrispondenti.
3.3.6. Organizzazione e accesso
Accesso al registro
AR approva il disciplinamento dell’AP, perché in questo modo si può evitare una trasparenza eccessiva che costituirebbe un’ingerenza spropositata nella protezione della sfera privata.
BIG, PEV, GE, GR, i VERDI, Public Eye, SOLIFONDS, PS, CMP e Transparency criticano il fatto che i media e le ONG non possano accedere al registro. Anche il GAFI raccomanda di garantire l’accesso ai media e alle ONG nell’interesse pubblico, come già accade in altri Paesi come la Germania.
AG, BL, GR, CDDGP, LU, SO e ZH criticano la mancanza di un accesso online per le autorità cantonali di polizia che nell’ambito della criminalità economica svolgono inchieste preliminari indipendenti sulla base delle leggi cantonali sulla polizia.
GE ritiene indicato garantire un accesso online incondizionato anche alle seguenti autorità: registro di commercio, registro fondiario, autorità che applicano la LRD, autorità competenti per la vendita di immobili in aste pubbliche (uffici d’esecuzione e dei fallimenti) nonché alle autorità preposte all’assistenza sociale.