Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/48: Modifica della legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC). Riconoscimento di forme di alloggio con assistenza per i beneficiari di PC all’AVS · 39 pagine

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alla LPC inciderà sulla qualità di vita a domicilio, sul mantenimento dell’autonomia e, indirettamente, anche sul sostegno ai familiari assistenti grazie alle prestazioni di assistenza riconosciute. Essa fa dunque parte delle risposte alla sfida attuale di favorire e promuovere spazi e modi di vita adatti alle persone anziane.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

Il progetto di revisione si fonda sull’articolo 112a Cost., in virtù del quale la Confederazione legifera sulle PC.

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

6.2.1 Strumenti delle organizzazioni internazionali

Non esistono convenzioni normative (dell’ONU, dell’OIL o del Consiglio d’Europa) ratificate dalla Svizzera nell’ambito specifico del presente progetto di revisione.

6.2.2 Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’UE e Convenzione AELS

L’Unione europea (UE) ha definito norme per il coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale allo scopo di agevolare la libera circolazione delle persone. La Svizzera partecipa a questo sistema di coordinamento dall’entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell’Accordo del 21 giugno 199979 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone). Il diritto dell’UE non prevede un’armonizzazione dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Gli Stati membri possono definire autonomamente l’impostazione specifica dei loro sistemi, tenendo conto dei principi di coordinamento previsti dal diritto europeo. In virtù della Convenzione AELS nella sua versione emendata80, questo vale anche nelle relazioni tra la Svizzera e gli altri Stati membri dell’AELS.

In virtù dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone con l’UE e della Convenzione AELS nella sua versione emendata, nonché in virtù dell’articolo 32 LPC, la Svizzera applica il regolamento (CE) n. 883/200481 e il regolamento (CE) n. 987/200982. I due regolamenti hanno l’unico scopo di coordinare i sistemi nazionali di sicurezza sociale e si fondano sui principi di coordinamento internazionali, in particolare sulla parità di trattamento tra i cittadini nazionali e quelli delle altre parti contraenti, sul mantenimento dei diritti acquisiti e sul pagamento di prestazioni in tutto lo spazio europeo (esportazione di prestazioni).

79 RS 0.142.112.681

80 RS 0.142.112.681

81Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente all’allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone rispettivamente conformemente all’allegato K

appendice 2 della Convenzione AELS. Una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata nella

RS (RS 0.831.109.268.1).

82 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente all’allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone rispettivamente conformemente all’allegato K appendice 2 della Convenzione AELS. Una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata nella RS (RS 0.831.109.268.11).