Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/48: Modifica della legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC). Riconoscimento di forme di alloggio con assistenza per i beneficiari di PC all’AVS · 39 pagine

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1.2 Alternative esaminate e opzione scelta

Nel quadro dell’elaborazione della presente revisione di legge sono state vagliate diverse possibilità per garantire il finanziamento delle forme di alloggio con assistenza mediante le PC. Le varianti esaminate non si differenziano per quanto concerne le prestazioni da rimborsare, bensì soltanto per il modo in cui si tiene conto delle singole prestazioni nel sistema delle PC.

Importo forfettario per le prestazioni di assistenza nel quadro della prestazione complementare annua

In analogia con il supplemento per la carrozzella34 è stata vagliata l’introduzione di un importo forfettario per le prestazioni di assistenza. Con questo modello gli importi massimi riconosciuti per la pigione diventerebbero più elevati per le persone con un bisogno di assistenza e nel calcolo delle PC si terrebbe conto delle prestazioni di assistenza effettivamente fruite.

Questo modello è stato respinto per diversi motivi. Le prestazioni di assistenza sono talmente varie che non si può rinunciare a una definizione delle prestazioni riconosciute. Considerato che le prestazioni di assistenza hanno un carattere di prestazioni in funzione del bisogno, anche nel caso di un importo forfettario sarebbero rimborsati soltanto i costi effettivi. Di conseguenza, le prestazioni di assistenza andrebbero computate e rimborsate come le spese di malattia e d’invalidità. Ciò non sarebbe però compatibile con le prestazioni complementari annue, poiché comporterebbe calcoli diversi ogni mese. Inoltre le prestazioni attualmente finanziate dai Cantoni (p. es. aiuto nell’economia domestica, servizi di trasporto) verrebbero addossate alla Confederazione, il che perturberebbe l’equilibrio della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni.

Forme di alloggio con assistenza unicamente nel quadro della prestazione complementare annua

Con questo modello verrebbe introdotto un supplemento per l’alloggio con assistenza istituzionalizzato nel quadro della prestazione complementare annua, che conformemente alle regole in materia sarebbe finanziato per cinque ottavi dalla Confederazione35. Alle persone che vivono a casa verrebbero riconosciute singole prestazioni di assistenza (p. es. pulsante d’allarme, appartamento adatto alle esigenze delle persone anziane, integrazione). Il supplemento potrebbe assumere diverse forme:

- un unico supplemento per tutte le prestazioni di assistenza;

- un aumento dell’importo massimo per la pigione; e/o

- un aumento dell’importo per il fabbisogno generale vitale.

Qualora le prestazioni in questione venissero finanziate tramite la prestazione complementare annua, si porrebbe un problema analogo a quello illustrato per il modello precedente. Da un lato, le prestazioni di assistenza effettivamente fruite verrebbero rimborsate analogamente alle spese di malattia e d’invalidità, il che non è compatibile con la concezione della prestazione complementare annua, dato che il suo importo cambierebbe a ogni conteggio inoltrato. Dall’altro, la Confederazione si farebbe carico di prestazioni finora rimborsate dai Cantoni. Siccome dall’introduzione della Nuova impostazione della perequazione finanziaria (NPC) le spese nell’ambito delle cure e dell’assistenza sono interamente assunte dai Cantoni, ciò potrebbe comportare un trasferimento di costi alla Confederazione.

34 Art. 10 cpv. 1 lett. b n. 3 LPC.

35 Art. 13 cpv. 1 LPC.