Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/48: Modifica della legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC). Riconoscimento di forme di alloggio con assistenza per i beneficiari di PC all’AVS · 39 pagine

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Le prestazioni complementari previste dalla legislazione svizzera (legge sulle prestazioni complementari83) rientrano nel campo di applicazione materiale dei sopraccitati regolamenti relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Si tratta di «prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo» aggiunte all’allegato X del regolamento (CE) n. 883/2004 nell’allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone, che hanno caratteristiche tanto della legislazione in materia di sicurezza sociale quanto di quella relativa all’assistenza sociale. Il regolamento (CE) n. 883/2004 prevede che le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo sono escluse dal principio dell’esportazione delle prestazioni all’estero. Pertanto, malgrado l’applicazione in particolare del principio di parità di trattamento, soltanto le persone domiciliate in Svizzera possono far valere il diritto alle prestazioni complementari.

Il progetto di revisione non pone dunque alcun problema per quanto concerne il diritto di coordinamento europeo ed è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera.

6.3 Forma dell’atto

Secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost., tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. La presente modifica sottostà al referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. a Cost.)

6.4 Subordinazione al freno alle spese

Conformemente all’articolo 159 capoverso 3 Cost., la modifica dell’articolo 10 capoverso 1 lettera b numero 4 necessita del consenso della maggioranza dei membri di entrambe le Camere, dato che prevede spese uniche di oltre 20 milioni di franchi all’anno e nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi. Questa disposizione sottostà pertanto al freno alle spese.

6.5 Protezione dei dati

Le modifiche proposte non hanno alcuna ripercussione sul piano della protezione dei dati.

83 RS 831.30