Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/48: Modifica della legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC). Riconoscimento di forme di alloggio con assistenza per i beneficiari di PC all’AVS · 39 pagine

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importo più elevato non sarebbe corretto nei confronti delle economie domestiche di due persone.

3.1.5 Ripartizione del supplemento per la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella tra i membri dell’economia domestica

Il supplemento per un appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella rientra nell’importo massimo riconosciuto per un’economia domestica (art. 10 cpv. 1 lett. b LPC). Se più persone vivono nella stessa economia domestica l’importo massimo riconosciuto per la pigione è fissato individualmente per ogni avente diritto o persona compresa nel calcolo comune delle prestazioni complementari, dividendo la somma degli importi riconosciuti per il numero di persone che vivono nell’economia domestica (art. 10 cpv. 1bisLPC). In questo modo l’importo in questione è legato all’appartamento e ne viene dunque concesso uno per appartamento, anche se vi vivono più persone che necessitano di una carrozzella. Questo sistema è ragionevole, in quanto il numero di persone che necessitano di una carrozzella è irrilevante per le spese supplementari dovute all’accessibilità in carrozzella, poiché non incide sulle misure che vanno prese per garantirla (ascensore, porte più larghe, dispositivi in bagno e in cucina ecc.). È dunque giusto che il supplemento per la carrozzella sia ripartito tra queste persone. Secondo il diritto vigente, però, il supplemento viene ripartito tra tutte le persone di un’economia domestica, ovvero anche quelle che non necessitano di una carrozzella. In questo modo le persone in carrozzella che condividono un alloggio sono penalizzate, poiché le relative quote «vanno perse». Il supplemento deve pertanto essere accordato soltanto alla persona o alle persone che vi hanno diritto. In questo modo esse possono impiegarlo integralmente per coprire i maggiori costi di un appartamento accessibile in carrozzella.

3.1.6 Richiesta di restituzione dell’importo delle PC per il premio dell’assicurazione malattie

Dal 2014 i Cantoni versano le riduzioni dei premi e gli importi delle PC per il premio dell’assicurazione malattie direttamente agli assicuratori-malattie, cui attualmente chiedono la restituzione delle PC versate indebitamente. Gli assicuratori-malattie incassano dagli assicurati i premi nella misura dell’importo delle PC indebitamente riscosse. Se la richiesta di restituzione comporta un attestato di carenza di beni, i Cantoni rimborsano agli assicuratori-malattie l’85 per cento dell’importo in questione. Grazie a questo sistema, non si fa alcuna distinzione tra le PC e la riduzione dei premi, il che permette di snellire la procedura. Inoltre, in questo modo gli assicuratori-malattie non sanno quali dei loro assicurati percepiscono PC.

Nella sua sentenza del 20 luglio 2021 (9C_716/2020; DTF 147 V 369), il Tribunale federale ha stabilito che gli assicuratori-malattie non sono tenuti a restituire prestazioni agli organi esecutivi delle PC e che questi devono chiedere la restituzione degli importi delle PC per il premio dell’assicurazione malattie ai beneficiari di PC. Con un rimando alla giurisprudenza relativa all’articolo 20 LPGA e all’articolo 2 capoverso 1 dell’ordinanza dell’11 settembre 2002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, il Tribunale federale ha stabilito che gli assicuratori-malattie fungono semplicemente da organo di pagamento e non devono dunque più procedere all’incasso per questi importi e assumere il relativo rischio.

L’attuazione della sentenza comporterebbe un onere considerevole soprattutto per gli organi esecutivi e gli assicuratori-malattie, poiché andrebbe modificato lo scambio di dati tra di loro. Con la modifica di legge proposta s’intende creare una base giuridica che consenta di mantenere la prassi vigente.