Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/48: Modifica della legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC). Riconoscimento di forme di alloggio con assistenza per i beneficiari di PC all’AVS · 39 pagine

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Gestione strategica delle forme di alloggio con assistenza a livello cantonale29

Diversi Cantoni, specialmente della Svizzera francese, disciplinano le forme di alloggio con assistenza e dispongono di strategie per favorire la permanenza a domicilio e l’autonomia abitativa30. Tale politica è condotta ad esempio mediante il finanziamento diretto degli istituti, ossia mediante un sostegno finanziario dei Catoni alla costruzione e all’esercizio di forme di alloggio con assistenza, o il riconoscimento dei fornitori di prestazioni. Un’ulteriore possibilità per la gestione strategica del settore è quella di accertare il bisogno di assistenza delle persone prima dell’entrata in un istituto o in una forma di alloggio con assistenza.

Il Cantone di Vaud prevede da un lato il riconoscimento dei fornitori di forme di alloggio con assistenza, in modo da avere una visione d’insieme sull’offerta in quest’ambito e da poter garantire una certa qualità delle prestazioni, e dall’altro l’obbligo per i beneficiari di prestazioni (p. es. beneficiari di PC) di comprovare l’effettivo bisogno mediante un attestato di Spitex. In questo modo VD è al corrente della domanda e dell’offerta nel settore.

Il Cantone del Giura ha predisposto un dispositivo d’informazione (Rete d’informazione e d’orientamento della persona anziana nel Cantone del Giura [RIO]31), incaricato di valutare la situazione medico-sociale individuale delle persone anziane e di centralizzare le informazioni su di esse mediante una cartella informatizzata del paziente al fine di garantire un’assistenza coordinata.

I Cantoni Ginevra e Vaud finanziano direttamente le istituzioni, ossia la costruzione e l’esercizio di forme di alloggio con assistenza. Il Cantone di Vaud concede prestiti e fideiussioni per la costruzione o la ristrutturazione di alloggi con assistenza, mentre nel Cantone di Ginevra i costi aggiuntivi per la costruzione di alloggi adatti agli anziani sono espressamente esclusi dai sussidi cantonali. Per garantire l’accesso a forme di alloggio con assistenza anche alle persone con entrate modeste, Ginevra ricorre tuttavia agli strumenti generali della politica abitativa, vale a dire sovvenziona le pigioni di una parte degli alloggi con assistenza sotto forma di contributi regressivi ai proprietari. Nel quadro di contratti di prestazioni con gli amministratori degli alloggi con assistenza concede inoltre contributi alle spese d’esercizio e agli investimenti.

La gestione strategica del settore, come da prassi in alcuni Cantoni, può avvenire mediante l’accertamento del bisogno di assistenza. Se tale operazione viene compiuta direttamente dalle autorità cantonali, esse dispongono di un quadro preciso sulle esigenze in materia (assistenza fornita in un’istituzione o a domicilio). Secondo i pareri espressi nelle interviste condotte nell’ambito dello studio BASS, il servizio responsabile di tali accertamenti dovrebbe essere indipendente e non legato agli interessi dei fornitori di prestazioni o dell’assicurazione. I fornitori di prestazioni considerano ad esempio troppo rigidi i servizi preposti agli accertamenti dei due Cantoni romandi (JU e VD)32. Il Cantone di San Gallo invece non richiede alcun accertamento per l’entrata in un alloggio con assistenza istituzionalizzato.

Nel Cantone di Basilea-Città, l’accesso agli istituti (di cura) è vincolato a un accertamento obbligatorio dei bisogni33, nell’ambito del quale vengono anche illustrate le possibilità di assistenza ambulatoriale. Ginevra consente di entrare in un istituto soltanto a partire dal livello di cure 4.

29 Secondo le informazioni raccolte dall’ufficio BASS e presentate nel cap. 4 del rapporto L. Bannwart, K. Künzi, J. Jäggi e P. Gajta, op. cit.

30 P. es. JU, GE, VD e NE.

31 RIO Jura: https://rio-jura.ch.

32 L. Bannwart, K. Künzi, J. Jäggi e P. Gajta, op. cit., pag. 43.

33 Par. 8 cpv. 1bis della legge sanitaria (Gesundheitsgesetz) BS, in vigore dal 2018.