Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/48: Modifica della legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC). Riconoscimento di forme di alloggio con assistenza per i beneficiari di PC all’AVS · 39 pagine
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Come verrà illustrato qui di seguito, i Cantoni finanziano tramite il rimborso delle spese di malattia e d’invalidità determinate prestazioni che consentono l’alloggio con assistenza a domicilio.
Le forme di alloggio con assistenza nei Cantoni secondo il diritto vigente24
Oggi in alcuni Cantoni l’alloggio con assistenza all’interno di un’istituzione viene cofinanziato tramite le prestazioni complementari nell’ambito del rimborso delle spese di malattia e d’invalidità. Tale rimborso è interamente a carico dei Cantoni e quindi la Confederazione non vi contribuisce25. La relativa base legale è costituita dall’articolo 14 capoverso 1 lettera b LPC, che consente di rimborsare l’aiuto, le cure e l’assistenza a domicilio e in strutture diurne26 tramite le spese di malattia. I Cantoni contribuiscono pertanto già oggi all’autonomia abitativa. I Cantoni forniscono tale contributo rispettando gli importi minimi fissati dalla Confederazione per il rimborso delle spese di malattia e d’invalidità. Questi ammontano a 25 000 franchi per le persone sole e 50 000 franchi per le coppie sposate; essi vengono aumentati a partire da una grande invalidità di grado medio27. Al tempo stesso, la competenza cantonale in quest’ambito comporta anche soluzioni differenti in materia. La competenza prevalente dei Cantoni dettata dall’ordinamento finanziario spiega anche perché, in base al diritto vigente, il margine di manovra a livello federale in questo campo è limitato.
Il coinvolgimento dei Cantoni nella gestione, nella regolamentazione e nel (co)finanziamento delle forme di alloggio con assistenza varia notevolmente. Circa la metà di essi (AI, BL, FR, GE, GR, JU, NE, SG, TG, TI, VD e VS) dispone oggi di basi legali per disciplinare l’offerta in questo settore: esse definiscono i requisiti per il riconoscimento di queste forme di alloggio, per esempio per quanto riguarda gli aspetti edilizi, i piani operativi, l’offerta di servizi o le forme organizzative, oppure stabiliscono la base giuridica per il finanziamento diretto dei fornitori di prestazioni attivi in quest’ambito. Circa la metà dei Cantoni prevede anche disposizioni specifiche per offrire un sostegno finanziario a coloro che usufruiscono di forme di alloggio con assistenza. Questo finanziamento indiretto tramite i beneficiari di prestazioni avviene sovente ma non esclusivamente nel quadro delle prestazioni complementari28.
AG, AI, AR, BS, GR, JU, LU, NE, SG, TG, VD e VS finanziano esplicitamente gli alloggi con assistenza istituzionalizzati tramite le prestazioni complementari, in maniera simile all’assunzione delle spese di soggiorno in istituto. Tali alloggi devono essere riconosciuti dal Cantone e rispettare determinati standard di natura edilizia e in termini di offerta.
I Cantoni BL, GE, NE, TI e VD prevedono sia un finanziamento diretto degli istituti che uno indiretto, tramite i beneficiari di prestazioni, indipendente dalle prestazioni complementari.
AG, BE e ZH non operano distinzioni in base alla forma di alloggio: questi Cantoni rimborsano le prestazioni di assistenza a prescindere dal fatto che la persona interessata viva a casa propria o in un istituto. Il Cantone di Argovia versa inoltre un supplemento alle persone che vivono autonomamente a casa propria beneficiando di assistenza oppure in un alloggio con assistenza istituzionalizzato.
Una panoramica più dettagliata sulle forme di alloggio con assistenza nei Cantoni in questione figura nell’allegato 5.1.
24 In base alle informazioni raccolte dall’ufficio BASS. Cfr. L. Bannwart, K. Künzi, J. Jäggi e P. Gajta, op. cit. https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/pubblicazioni-eservizi/forschung/forschungspublikationen.exturl.html?lang=it&lnr=01/22#pubdb.
25 Art. 16 LPC.
26 Art. 14 cpv. 1 lett. b LPC.
27 Art. 14 cpv. 3 lett. a LPC.
28 Si tratta dei seguenti Cantoni: AI, AR, BS, GR, JU, LU, NE, SG, TG, VD e VS.