Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/48: Modifica della legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC). Riconoscimento di forme di alloggio con assistenza per i beneficiari di PC all’AVS · 39 pagine

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Questa soluzione è stata scartata anche perché le singole prestazioni di assistenza non sarebbero indicate nella legge e la relativa disposizione risulterebbe quindi troppo sommaria. Per concretizzare le prestazioni occorrerebbe disciplinarle in seguito nell’ordinanza.

Infine, con questo modello il finanziamento incomberebbe in gran parte alla Confederazione. Per contro, i risparmi generati dalle minori spese di soggiorno in istituto andrebbero prevalentemente a beneficio dei Cantoni. Il risultato di questa impostazione del finanziamento sarebbe dunque iniquo, ragion per cui, considerata anche la situazione molto difficile delle finanze federali, si è deciso di non adottare questo modello.

Supplemento per le spese di pigione per un alloggio adeguato alle esigenze delle persone anziane nel quadro della prestazione complementare annua e prestazioni di assistenza nell’ambito delle spese di malattia e d’invalidità

Questa variante si articola in due parti:

- un supplemento (per le spese di pigione) per un alloggio adeguato alle esigenze delle persone anziane nel quadro della prestazione complementare annua e

- singole prestazioni di assistenza rimborsate nell’ambito delle spese di malattia e d’invalidità.

Entrambe le prestazioni sono destinate sia alle persone che vivono a casa che a quelle residenti in un alloggio con assistenza istituzionalizzato. Per ragioni di sistematica giuridica, il disciplinamento di un supplemento a integrazione dell’importo massimo riconosciuto per la pigione di cui all’articolo 10 capoverso 1 lettera b LPC rientra nella prestazione complementare annua, nello specifico nell’importo massimo per la pigione. Poiché la maggiorazione della pigione dovuta all’adeguamento dell’alloggio alle esigenze delle persone anziane non è indicata separatamente nei contratti di locazione, per motivi pratici appare opportuno far rientrare il supplemento nella prestazione complementare annua. Infine, un supplemento per le spese di pigione rientra in questo ambito anche a livello materiale, poiché non si tratta di un servizio o di spese di malattia in senso stretto, come è invece il caso delle altre prestazioni di assistenza.

Nonostante tutti i vantaggi di questa variante, essa presenta uno svantaggio considerevole: con questa configurazione, la Confederazione parteciperebbe nella misura di cinque ottavi al supplemento per le spese di pigione nell’ambito della prestazione complementare annua36, mentre i Cantoni finanzierebbero integralmente le prestazioni di assistenza specifiche tramite il rimborso delle spese di malattia e d’invalidità37. La promozione dell’alloggio a casa propria ritarda il ricovero in istituto, il che fa diminuire le spese di soggiorno in istituto. Considerata la regolamentazione del finanziamento di tali spese nelle PC, questi risparmi andrebbero quasi esclusivamente a beneficio dei Cantoni, dato che la Confederazione partecipa alle spese di soggiorno in istituto soltanto nell’ambito della garanzia della copertura del fabbisogno vitale. Questo significa che per ogni persona in istituto viene calcolata una PC come se vivesse a casa propria. La Confederazione parteciperebbe dunque nella misura di cinque ottavi38. Poiché le PC finanziano soltanto una parte delle spese di soggiorno in istituto, la partecipazione della Confederazione interviene relativamente tardi e quindi quest’ultima non trarrebbe praticamente alcun beneficio dai risparmi in questione. Di conseguenza, la Confederazione parteciperebbe a una misura che nel complesso genererebbe risparmi, di cui però non beneficerebbe. Considerata la situazione estremamente difficile delle finanze federali, si è dunque deciso di non dare seguito a questa variante.

36 Art. 13 LPC.

37 Art. 16 LPC.

38 Art. 13 cpv. 2 LPC.