Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/48: Modifica della legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC). Riconoscimento di forme di alloggio con assistenza per i beneficiari di PC all’AVS · 39 pagine

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organi e in che modo? Chi si occuperebbe di controllarli? I servizi PC sarebbero coinvolti nell’accertamento del bisogno? Quali sarebbero le priorità se il bisogno constatato superasse le risorse a disposizione?

3.1.3 Presentazione del modello proposto: riconoscimento delle prestazioni di assistenza nel quadro delle spese di malattia e d’invalidità

La nuova regolamentazione proposta intende da un lato introdurre nell’ambito delle PC nuove prestazioni che incentivino le forme di alloggio con assistenza (prestazioni di assistenza) e, dall’altro, armonizzare tra i vari Cantoni quelle già esistenti. Queste prestazioni di assistenza includeranno anche prestazioni quali il supplemento per la locazione di un alloggio adeguato alle esigenze delle persone anziane e il rimborso delle spese per l’adeguamento dell’alloggio a tali esigenze, che non sono servizi forniti da una persona, come ad esempio l’aiuto nell’economia domestica. Le forme di alloggio con assistenza vanno intese in senso ampio, come nella mozione, includendovi sia le prestazioni di assistenza a domicilio che gli alloggi con assistenza istituzionalizzati. Per agevolare l’accesso alle prestazioni di assistenza, si è rinunciato a porre quale condizione per il loro rimborso il diritto a un assegno per grandi invalidi. Siccome le PC sono prestazioni in funzione del bisogno, andrà tenuto conto soltanto delle prestazioni effettivamente fruite. Inoltre, andranno previsti importi massimi per il rimborso delle singole prestazioni di assistenza.

Le singole prestazioni di assistenza di cui le persone fruiscono a domicilio o in un alloggio con assistenza istituzionalizzato sono rimborsate tramite le spese di malattia e d’invalidità. Come ricordato in precedenza, già oggi i Cantoni si assumono i relativi costi, anche se in maniera estremamente eterogenea. Con la soluzione proposta si intende armonizzare il catalogo delle prestazioni tra i vari Cantoni. Al contempo, in alcuni Cantoni essa potrà anche comportare l’introduzione di nuove prestazioni non rimborsate in precedenza. Essendo disciplinate nel quadro delle spese di malattia e d’invalidità, queste prestazioni rimarranno di competenza dei Cantoni, che dovranno dunque finanziarle.

La nuova regolamentazione prevede le seguenti prestazioni di assistenza nell’ambito delle spese di malattia e d’invalidità:

- sistemi di chiamate d’emergenza;

- aiuto nell’economia domestica;

- servizi pasti;

- servizi di accompagnamento e trasporto;

- adeguamento dell’alloggio alle esigenze delle persone anziane; e

- supplemento per la locazione di un alloggio adeguato alle esigenze delle persone anziane.

Prova del bisogno: dato che la competenza per il rimborso delle prestazioni di assistenza spetta ai Cantoni, spetta loro anche quella di determinare il bisogno delle singole prestazioni. Già oggi essi accordano con modalità diverse le prestazioni in questione e procedono ai relativi accertamenti, soprattutto quando si tratta di stabilire il tipo e l’entità dei servizi per l’economia domestica per i beneficiari di PC che si avvalgono di un servizio privato o di un aiuto nelle faccende domestiche. È tuttavia prevista una restrizione alla competenza cantonale: il diritto a un assegno per grandi invalidi non potrà essere richiesto quale requisito e quindi quale elemento di prova del bisogno. Come illustrato in precedenza, spesso un bisogno di prestazioni di assistenza a bassa soglia sussiste già prima della nascita del diritto a un assegno per grandi invalidi. Se tale diritto fosse posto come condizione, l’effetto della nuova regolamentazione verrebbe in gran parte vanificato.