Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/48: Modifica della legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC). Riconoscimento di forme di alloggio con assistenza per i beneficiari di PC all’AVS · 39 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 19Fedlex · Rapporto esplicativo
Definizione di «forme di alloggio con assistenza» e «prestazioni di assistenza» Forme di alloggio con assistenza
Non esiste una definizione di «forme di alloggio con assistenza» sancita nel diritto federale o uniforme a livello nazionale. Nelle vigenti legislazioni cantonale qui considerate, nell’ambito delle prestazioni complementari si distingue tra alloggio con assistenza a domicilio e alloggio con assistenza istituzionalizzato. Nel presente rapporto, la nozione di «forme di alloggio con assistenza» include entrambe queste tipologie.
L’alloggio con assistenza istituzionalizzato, a differenza dell’alloggio con assistenza a domicilio, è legato a un ente, che offre l’abitazione insieme a un pacchetto base di servizi utilizzabili in base alle esigenze. Le prestazioni specifiche degli alloggi con assistenza (p. es. sistema di chiamate d’emergenza, servizi pasti, persona di riferimento) vengono conteggiate in modo forfettario e fanno parte del canone di locazione o delle spese accessorie. Spesso si tratta di appartamenti aggregati a una casa di riposo o di cura, ovviamente privi di barriere architettoniche, dotati di ascensore e, di regola, anche di spazi comuni.
Nel caso dell’alloggio con assistenza a domicilio, i diretti interessati vivono autonomamente a casa propria, acquistando di persona i servizi o i dispositivi necessari a tale scopo. Questa tipologia si distingue in particolare per l’autonomia nell’organizzazione dell’assistenza.
Assistenza e prestazioni di assistenza
Il termine «assistenza» non è definito. Esiste per contro una definizione di «cure», nozione affine a quella di «assistenza», per cui appare opportuno definire quest’ultima sottolineando le differenze rispetto alle «cure». Per cure si intende l’aiuto prestato in quattro ambiti: bere e mangiare (nutrizione), vestirsi e svestirsi (aiutare a cambiarsi o a infilare le calze compressive), cura del corpo e igiene (aiutare a fare la doccia o a espletare i bisogni corporali), mobilizzazione e installazione del paziente (esercizi di movimento, rifacimento del letto, prevenzione antidecubito)49. Rientrano tra le cure di base anche i provvedimenti volti a sorvegliare e assistere persone malate psichicamente nel quadro delle attività fondamentali quotidiane, quali l’elaborazione e l’attuazione di un ritmo di vita strutturato adeguato, una pratica mirata alla creazione e all’incoraggiamento di contatti sociali nonché l’assistenza nell’ambito dell’aiuto all’orientamento e dell’applicazione di misure di sicurezza.
L’assistenza comprende perlopiù le prestazioni che aiutano le persone nella loro vita quotidiana, presentano anche una componente sociale e non ricadono sotto le cure. Di seguito per assistenza si intenderanno le misure che incentivano e/o consentono ai beneficiari di una rendita di vecchiaia di vivere autonomamente a domicilio o in un alloggio con assistenza istituzionalizzato.
Rientrano in quest’ambito in particolare le prestazioni seguenti:
- sistemi di sicurezza (pulsante d’allarme),
- aiuto nell’economia domestica (bucato, pulizie, spesa, piccole riparazioni),
- modifiche all’abitazione (p. es. corrimani, sedili per doccia, maniglie ecc.),
- accompagnare la persona assistita dal dottore, dal parrucchiere, da conoscenti, a fare la spesa e a eventi culturali,
- partecipazione ad attività manuali, musicali e motorie,
- consumo di pasti in mensa, fornitura di pasti a domicilio,
- attività sociali,
- aiuto nella fruizione di contenuti digitali e multimediali
49 Art. 7 cpv. 2 lett. c n. 1 e 2 OPre. Questi quattro ambiti corrispondono agli atti ordinari della vita della grande invalidità (vestirsi; mangiare; pulizia personale; espletare i bisogni corporali; alzarsi, sedersi, andare a letto e alzarsi dal letto; spostarsi; cfr. art. 37 OAI e N. 8010 segg. circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità).