Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/48: Modifica della legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC). Riconoscimento di forme di alloggio con assistenza per i beneficiari di PC all’AVS · 39 pagine

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Articolo 10 capoverso 1 lettera b numero 4

Si tratta di un supplemento che aumenta l’importo massimo riconosciuto per la pigione e serve a consentire a una o più persone che vivono insieme di affittare una camera supplementare affinché la persona che la o le assiste di notte possa ritirarsi. Affinché questo supplemento possa essere accordato, le persone in questione devono avere diritto a un contributo per l’assistenza e quindi un bisogno di assistenza notturna. Al contempo deve essere comprovato che l’assistente abbia a disposizione una camera propria.

Articolo 10 capoverso 1bis, primo e terzo periodo

In seguito a una svista, nel testo italiano del primo periodo del capoverso 1bissi menziona erroneamente il «calcolo comune della prestazione transitoria» invece del «calcolo comune delle prestazioni complementari». Si procede pertanto alla necessaria rettifica.

Affinché i supplementi di cui all’articolo 10 capoverso 1 lettera b numeri 3 e 4 vadano soltanto a beneficio delle persone che ne hanno effettivamente bisogno, essi vanno esclusi dal campo di applicazione di questo capoverso, in base al quale la somma dei supplementi deve essere divisa per il numero di persone che vivono nell’economia domestica. Per ogni alloggio viene accordato un solo supplemento. Se nell’abitazione convivono diversi aventi diritto, il supplemento va suddiviso tra loro; se convivono persone che non hanno diritto al supplemento, quest’ultimo spetta soltanto alla persona o alle persone che vi hanno diritto67.

Nuovo articolo 14a

Capoverso 1

Questo articolo introduce delle disposizioni supplementari per il rimborso delle spese di malattia e d’invalidità delle persone in età di pensionamento, specificando le spese per l’assistenza che devono essere rimborsate dai Cantoni. La nuova disposizione include sia prestazioni già oggi in parte prese a carico dai Cantoni che nuovi rimborsi. Soprattutto i costi per un aiuto nell’economia domestica sono già oggi assunti da quasi tutti i Cantoni. La presa in carico di servizi di accompagnamento e trasporto oltre a quelli per le visite mediche rappresenta invece una novità per la maggior parte di essi. La scelta delle prestazioni di assistenza qui elencate si basa sullo studio commissionato all’ufficio BASS68 in vista della presente modifica di legge e sul sondaggio condotto dall’UFAS presso i servizi PC cantonali. È opportuno che i Cantoni mantengano la propria autonomia e competenza per quanto riguarda le disposizioni esecutive concernenti la prova del bisogno, i fornitori di prestazioni e l’entità delle singole prestazioni di assistenza. Eventuali osservazioni formulate più avanti in merito ad aspetti di competenza cantonale, come ad esempio la prova del bisogno, vanno intese come suggerimenti.

Vanno prese a carico le spese delle persone in età di pensionamento che hanno diritto a una prestazione complementare annua o al rimborso delle spese di malattia secondo l’articolo 14 capoverso 6 LPC. Come nell’ambito della prestazione complementare annua, si è volutamente rinunciato alla nozione di «età ordinaria di pensionamento» (dal 2024 «età di riferimento») in modo che possano beneficiare del rimborso delle spese anche coloro che hanno anticipato la riscossione della rendita (cfr. spiegazioni relative all’art. 10 cpv. 1 lett. b n. 4). La disposizione è pensata in modo che tutti coloro che hanno diritto alle PC all’AVS abbiano diritto al rimborso delle prestazioni di assistenza. Il rimborso è accordato sia alle persone che vivono a casa che a

67 Art. 16c OPC-AVS/AI.

68 L. Bannwart, K. Künzi, J. Jäggi e P. Gajta, op. cit.