Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/48: Modifica della legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC). Riconoscimento di forme di alloggio con assistenza per i beneficiari di PC all’AVS · 39 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 29Fedlex · Rapporto esplicativo

- supplemento per la locazione di un alloggio adeguato alle esigenze delle persone anziane: fr. 2400

Articolo 16

Questo articolo disciplina il finanziamento delle prestazioni che saranno sancite nell’articolo 14a.

Nuovo articolo 21b

Capoverso 1

Questo capoverso stabilisce che l’assicuratore-malattie sarà tenuto a restituire ai Cantoni gli importi delle PC che gli sono stati versati direttamente, ma indebitamente. L’obbligo di restituzione dell’assicuratore-malattie sarà limitato a cinque anni, un lasso di tempo che corrisponde al termine di prescrizione previsto nel diritto delle assicurazioni sociali72. Se il Cantone dovesse esigere la restituzione delle PC per periodi anteriori, dovrebbe farlo nei confronti dell’assicurato.

A livello di ordinanza andrà definita nel dettaglio la procedura da seguire, affinché il Cantone richieda la restituzione dell’importo all’assicuratore-malattie soltanto dopo che la decisione di restituzione è passata in giudicato: in caso contrario l’assicuratore-malattie potrebbe dover restituire un importo non definitivo a procedura ancora in corso. Questo vale anche per un eventuale condono della restituzione: i Cantoni dovranno quindi comunicare l’importo soltanto dopo che saranno stati stabiliti gli importi da versare e il relativo periodo. L’assicuratore-malattie esigerà dal beneficiario di PC la restituzione dei premi che risulteranno non pagati. Se il beneficiario non salderà la fattura, il Cantone assumerà l’85 per cento del credito73.

Capoverso 2

Il Cantone condonerà la restituzione di PC indebitamente riscosse, se saranno adempiute determinate condizioni74. Questo non varrà tuttavia per gli assicuratori-malattie. L’importo delle PC per il premio dell’assicurazione malattie non potrà dunque essere condonato nemmeno nei casi in cui i beneficiari di PC adempiono le condizioni. Per tutelare i diritti di queste persone, occorre stabilire per legge che l’obbligo di restituzione a carico degli assicuratori si applicherà soltanto nella misura stabilita nella decisione di restituzione passata in giudicato.

II

Capoverso 2 (entrata in vigore retroattiva della modifica dell’art. 10 cpv. 1 lett. b n. 4 e cpv. 1bis)

Per principio l’entrata in vigore retroattiva delle modifiche di legge è vietata. La giurisprudenza del Tribunale federale ammette l’entrata in vigore retroattiva soltanto in casi eccezionali e a determinate condizioni. Essa deve essere esplicitamente ordinata nell’atto normativo in questione o almeno chiaramente auspicata, essere consona in termini di tempo (massimo un anno) ed essere giustificata da validi motivi. Inoltre, non deve comportare disparità giuridiche deplorevoli o compromettere i diritti di terzi e deve essere giustificata da interessi pubblici preponderanti. Infine, non deve andare a intaccare diritti acquisiti.

72 Art. 24 cpv. 1 LPGA.

73 Art. 64a cpv. 4 LAMal.

74 Art. 25 cpv. 1 LPGA.