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Consultazione 2023/55: Modifiche d’ordinanza conseguenti alla revisione della legge sul trasporto di viaggiatori (LTV) / revisione totale dell’ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV) · 33 pagine
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Ordinanza sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori 745.16
a. sulla base dei viaggiatori-chilometro, del numero di passeggeri e della struttura dei titoli di trasporto per linea, tra le imprese è stata concordata una ripartizione delle entrate commisurata alla domanda;
b. il livello di ricavo è inferiore al massimo del 20 per cento al livello di ricavo del trasporto diretto nazionale.
Art. 48 Estensioni provvisorie dell’offerta
Le estensioni provvisorie dell’offerta volte a far fronte al traffico che oltrepassa il traffico normale ai sensi dell’articolo 12 LTV sono ordinate e finanziate da chi è all’origine di tali estensioni.
Capitolo 4: Aiuti finanziari
Sezione 1: Fideiussioni
Art. 49 Principio
La Confederazione può concedere fideiussioni alle imprese, nei limiti dei crediti approvati, per il finanziamento degli investimenti nel traffico regionale viaggiatori.
Art. 50 Condizioni e obblighi
1Le fideiussioni sono concesse per il finanziamento degli investimenti relativi a prestazioni che danno diritto a un’indennità e i cui costi supplementari possono essere integrati nel conto di previsione di un’offerta in virtù dell’articolo 35 capoverso 1. L’UFT decide in merito alle deroghe d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze.
2La Confederazione può subordinare la concessione di fideiussioni all’adozione di misure di accompagnamento nel settore dei trasporti.
3L'UFT stabilisce in una direttiva le condizioni e il processo per la concessione di fideiussioni.
Art. 51 Competenza
Le fideiussioni vengono accordate dall'UFT.
Sezione 2: Conversione e sospensione del rimborso di mutui
Art. 52 Principio
La conversione o la sospensione del rimborso di mutui da parte della Confederazione ai sensi dell’articolo 31 capoverso 3 LTV presuppone una corrispondente conversione o sospensione dei mutui dei Cantoni.