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Consultazione 2023/55: Modifiche d’ordinanza conseguenti alla revisione della legge sul trasporto di viaggiatori (LTV) / revisione totale dell’ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV) · 33 pagine
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Ordinanza sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori 745.16
LTV o di un trattato internazionale e che ricevono indennità o aiuti finanziari secondo gli articoli 28 –31 LTV.
Art. 3 Definizioni
Nella presente ordinanza s'intende per:
a. traffico regionale viaggiatori: il traffico viaggiatori all’interno di una regione, compreso il collegamento di base tra località secondo l'articolo 5 capoverso 3 dell'ordinanza del 4 novembre 20095 sul trasporto di viaggiatori (OTV) nonché il traffico viaggiatori con le regioni vicine, anche estere;
b. conto dei costi d’esercizio e delle prestazioni: la contabilità analitica effettiva che funge da base per la documentazione del risultato dei singoli settori di un’impresa;
c. settore: tutte le offerte dello stesso genere di un’impresa; un singolo settore riunisce:
1. la totalità delle linee del traffico regionale viaggiatori ordinate congiuntamente da Confederazione e Cantoni,
2. l’infrastruttura ferroviaria,
3. le ulteriori offerte ordinate,
4. le attività accessorie;
d. conto economico per linea: il risultato di una singola offerta di un settore, documentato nel conto dei costi d’esercizio e delle prestazioni;
e. conto di previsione: il conto contenuto nell’offerta che documenta i costi non coperti di singole offerte di un settore o del settore nel suo insieme;
f. conto degli investimenti: la documentazione di tutte le attività svolte in relazione alla realizzazione, il rinnovo, l’ammortamento o il disinvestimento di attivi fissi.
Capitolo 2: Indennità dei costi non coperti del traffico regionale viaggiatori
Sezione 1: Principi
Art. 4 Indennità dei costi non coperti
1Le indennità per la copertura dei costi non coperti secondo il conto di previsione nel traffico regionale viaggiatori vengono versate per le singole linee.
2La Confederazione e i Cantoni possono concordare con un’impresa un'indennità diversa dei costi non coperti pianificati se:
a. l'impresa si assume una parte dei costi non coperti;
b. occorre creare una nuova linea;