Progetto

Consultazione 2023/55: Modifiche d’ordinanza conseguenti alla revisione della legge sul trasporto di viaggiatori (LTV) / revisione totale dell’ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV) · 33 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 18Fedlex · Progetto

Ordinanza sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori 745.16

2L'UFT stabilisce in una direttiva le norme da applicare per la presentazione dei conti come pure le eccezioni.

Sezione 2: Conto dei costi d’esercizio e delle prestazioni

Art. 59

1Le imprese con offerte del traffico regionale viaggiatori ordinato congiuntamente devono tenere, oltre al conto finanziario, un conto dei costi d’esercizio e delle prestazioni per settori almeno per il consuntivo.

2Nel caso delle imprese di trasporto a fune, il traffico regionale viaggiatori, l’infrastruttura e il traffico merci formano un settore comune.

3Il conto dei costi d’esercizio e delle prestazioni deve basarsi sull’organizzazione e sulle offerte dell’impresa. Occorre rispettare il principio di prestazione e di causalità nonché il principio della contabilità a costi completi.

4Il conto dei costi d’esercizio e delle prestazioni deve essere strutturato secondo le stesse linee del conto di previsione dell'offerta. Il grado di dettaglio dei ricavi commerciali, dei costi e delle indennità nel conto di previsione deve essere identico a quello del conto economico per linea. La strutturazione si basa sull'allegato 1.

5Le imprese sottoposte a una direzione comune possono tenere il conto dei costi d’esercizio e delle prestazioni per più di una persona giuridica.

6L’UFT disciplina in una direttiva la tenuta del conto dei costi d’esercizio e delle prestazioni.

7L’UFT può esonerare le imprese svizzere che gestiscono una sola linea nonché le imprese straniere dall’obbligo di tenere un conto dei costi d’esercizio e delle prestazioni, se i costi non coperti del traffico regionale viaggiatori possono essere indiscutibilmente documentati.

Sezione 3: Conto degli impianti e degli ammortamenti

Art. 60 Principi

1Il conto degli impianti e degli ammortamenti deve essere allestito secondo i principi degli importi lordi e della valutazione singola.

2Deve contenere il conto dettagliato delle voci di bilancio delle immobilizzazioni materiali.

Art. 61 Delimitazione tra il conto economico e il conto degli impianti e degli

ammortamenti

1Le misure che servono a garantire la durata di utilizzazione espressa dal tasso di ammortamento devono essere registrate come interventi di manutenzione nel conto economico.