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Consultazione 2023/55: Modifiche d’ordinanza conseguenti alla revisione della legge sul trasporto di viaggiatori (LTV) / revisione totale dell’ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV) · 33 pagine
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Ordinanza sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori 745.16
4. Ordinanza del 21 dicembre 200624 sugli impianti a fune
Art. 58 cpv. 3 lett. b
3Le imprese di trasporto a fune che beneficiano di indennità conformemente all’articolo 49 Lferr25 o di contributi conformemente all’articolo 56 della stessa legge tengono i libri contabili:
b. conformemente alle disposizioni emanate dal Consiglio federale in base all'articolo 35 capoverso 3 LTV e dall'UFT in base all'articolo 35 capoverso 4 LTV.
5. Ordinanza del 4 novembre 200926 sul trasporto di viaggiatori
Sostituzione di un’espressione
In tutta l'ordinanza «offerta di trasporto» è sostituito con «offerta».
Art. 5 Funzione di collegamento
1Una linea ha funzione di collegamento se serve al collegamento di base o, nel traffico locale, al collegamento capillare di una località.
2Sono considerate località gli agglomerati in cui tutto l’anno almeno 100 abitanti risiedono:
a. in un raggio di massimo 1,5 chilometri;
b. in insediamenti sparsi tradizionali; oppure
c. in valli nelle regioni di montagna, il cui collegamento è effettuato da un punto comune.
3Una linea serve al collegamento di base se:
a. collega località tra loro o con la rete interregionale, nazionale o internazionale dei trasporti pubblici;
b. all'interno di una località collega parti dell'insediamento lontane oltre 1,5 chilometri da fermate di altre linee che servono al collegamento di base.
4Una linea serve al collegamento capillare se:
a. le fermate non distano più di 1,5 chilometri circa da fermate delle linee che servono al collegamento di base; e
b. le distanze tra le fermate sono brevi.
24 RS 743.011
25 RS 742.101
26 RS 745.11