Progetto
Consultazione 2023/55: Modifiche d’ordinanza conseguenti alla revisione della legge sul trasporto di viaggiatori (LTV) / revisione totale dell’ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV) · 33 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 14Fedlex · Progetto
Ordinanza sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori 745.16
Sezione 8: Convenzioni sull'offerta
Art. 38 Conclusione di convenzioni sull’offerta
1Se i committenti accettano un’offerta, concludono un’apposita convenzione con l’impresa. Una convenzione sull’offerta è considerata conclusa quando tutti i committenti hanno accettato l’offerta. L’impresa comunica ai committenti la conclusione della convenzione entro 14 giorni.
2Le imprese possono far valere un diritto a un’ordinazione solo se le prestazioni sono oggetto di una convenzione sugli obiettivi secondo l'articolo 26.
3In casi particolari, i committenti possono vincolare la conclusione di una convenzione sull’offerta all’esistenza di una convenzione sugli obiettivi, in cui gli obiettivi sono definiti in maniera vincolante.
4Le indennità federali e cantonali convenute per un periodo superiore a un anno sottostanno all’approvazione del preventivo. Se in seguito le indennità convenute vengono ridotte, le imprese possono adeguare l’offerta d’intesa con i committenti.
Art. 39 Riserve
1In casi giustificati, le convenzioni sull’offerta possono prevedere una riserva circa il calcolo a posteriori dell’effettiva portata delle prestazioni.
2L’integrazione di una riserva necessita dell’approvazione da parte dell’UFT.
Art. 40 Trattative ulteriori
1Se, tra la conclusione della convenzione sull’offerta e la sua entrata in vigore, intervengono nuovi fatti importanti, occorre procedere a ulteriori trattative in merito alla convenzione.
2È possibile adeguare la convenzione sull’offerta dopo la sua entrata in vigore soltanto con l’approvazione di tutti i committenti.
Sezione 9: Quote dei Cantoni e della Confederazione per le indennità
Art. 41 Calcolo della chiave di ripartizione intercantonale
1Se una linea serve il territorio di più Cantoni, questi ultimi fissano la chiave di ripartizione per le indennità.
2Se i Cantoni non giungono a un accordo, l’UFT fissa la chiave di ripartizione intercantonale. Esso tiene conto della lunghezza della linea sul territorio di ciascun Cantone e dell’entità del servizio delle stazioni.
3L’entità del servizio delle stazioni equivale al numero di partenze in base all’orario nell’ambito dell’offerta cofinanziata dalla Confederazione e dai Cantoni. Le stazioni comprendono sia le stazioni vere proprie sia le fermate. Le stazioni sono attribuite del tutto o in parte a un altro Cantone se sono situate a meno di un chilometro dal confine