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Consultazione 2023/55: Modifiche d’ordinanza conseguenti alla revisione della legge sul trasporto di viaggiatori (LTV) / revisione totale dell’ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV) · 33 pagine

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Ordinanza sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori 745.16

c. è stata stipulata una convenzione sugli obiettivi nella quale sono stati stabiliti costi o indennità; oppure

d. in caso eccezionale i committenti e l'impresa ne traggono vantaggio.

Art. 5 Coordinamento tra UFT e Cantoni

1Se la Confederazione e i Cantoni indennizzano congiuntamente i costi non coperti nel traffico regionale viaggiatori, l’Ufficio federale dei trasporti (UFT) e i Cantoni effettuano congiuntamente la procedura di ordinazione.

2Coordinano le proprie attività riguardanti ordinazione ed esame tramite l'autorità di vigilanza secondo l'articolo 37 LTV.

3I Cantoni gestiscono la determinazione dell’offerta, l’esame delle offerte inoltrate e le trattative con le imprese. Se l'ordinazione concerne più Cantoni, questi designano di comune accordo un Cantone incaricato del coordinamento per ogni linea. Se non riescono ad accordarsi, decide l’UFT.

4L’UFT gestisce il rilevamento della qualità delle prestazioni ordinate e sostiene i Cantoni nell’esame delle offerte inoltrate, in particolare mediante un confronto degli indicatori.

5Ai fini dell’ordinazione l’UFT tiene conto delle esigenze di coordinamento generale dei trasporti pubblici.

Art. 6 Equilibrio tariffale

1La Confederazione e i Cantoni provvedono affinché le offerte equivalenti oggetto di un’ordinazione siano fornite in tutto il Paese a tariffe comparabili.

2Assicurano in particolare che i costi di produzione più alti in regioni svantaggiate dal punto di vista geografico o per altri motivi non giustifichino tariffe notevolmente più elevate.

Sezione 2: Condizioni d'indennità

Art. 7

1Un’offerta del traffico regionale viaggiatori viene indennizzata congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni, se:

a. la linea serve per tutto l'anno al collegamento di base secondo l'articolo 5 capoverso 3 OTV6;

b. il tratto di linea situato all’estero serve prevalentemente al traffico svizzero o la stazione di confine delle linee ferroviarie è situata all'estero;

c. per la linea sono garantite una redditività minima e almeno una domanda secondo l'articolo 8 capoverso 2;

6 RS 745.11