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Consultazione 2023/55: Modifiche d’ordinanza conseguenti alla revisione della legge sul trasporto di viaggiatori (LTV) / revisione totale dell’ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV) · 33 pagine

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Ordinanza sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori 745.16

c. i criteri di valutazione dell’idoneità delle imprese che partecipano alla messa a concorso;

d. i criteri di valutazione dell'offerta;

e. i termini per l’inoltro dell'offerta e della domanda di concessione;

f. il periodo durante il quale le imprese sono vincolate all’offerta presentata.

2Il termine per l’inoltro dell’offerta e della domanda di concessione è di almeno 60 giorni dopo la messa a concorso. Le imprese restano vincolate all’offerta presentata per al massimo 12 mesi dalla scadenza del termine di inoltro.

3Il Cantone sottopone all’UFT nonché ai Cantoni partecipanti per approvazione la documentazione per la messa a concorso e le sue eventuali modifiche e, in seguito, mette a concorso l’offerta.

4Dopo la messa a concorso il Cantone pubblica:

a. le modifiche della documentazione per la messa a concorso subito dopo la loro approvazione;

b. in forma anonimizzata, le domande di chiarimento delle imprese interessate e le risposte dei committenti.

5Invia alle imprese interessate che ne fanno richiesta la documentazione per la messa a concorso e comunica loro le informazioni di cui al capoverso 4.

6Se più Cantoni partecipano a una messa a concorso, il Cantone incaricato del coordinamento sottopone la documentazione per la messa a concorso e le eventuali modifiche agli altri Cantoni per approvazione.

Art. 16 Indennizzo

Le imprese offerenti non hanno diritto all’indennizzo dei costi sostenuti per l’allestimento dell’offerta.

Art. 17 Parti e combinazioni dell’offerta, varianti

1Nella messa a concorso si può prevedere che le imprese:

a. possano inoltrare offerte per parti o combinazioni dell’offerta;

b. possano inoltrare varianti.

2Le condizioni quadro sono definite nella documentazione per la messa a concorso.

Art. 18 Apertura delle offerte

1Le offerte sono aperte congiuntamente da almeno un rappresentante del Cantone e da uno dell’UFT.

2I rappresentanti stilano un verbale di apertura delle offerte nel quale sono riportate almeno le seguenti informazioni:

a. il nome delle persone presenti;

b. il nome delle imprese offerenti;