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Consultazione 2023/55: Modifiche d’ordinanza conseguenti alla revisione della legge sul trasporto di viaggiatori (LTV) / revisione totale dell’ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV) · 33 pagine
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Ordinanza sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori 745.16
d. le prescrizioni del committente relative alla qualità e alla sicurezza dell’offerta e allo statuto degli occupati sono rispettate;
e. il trasporto diretto ai sensi dell’articolo 16 LTV viene garantito;
f. l’offerta è oggetto di una concessione, di un’autorizzazione o di un trattato internazionale.
2L'UFT stabilisce le condizioni per la redditività minima delle linee in una direttiva, tenendo conto delle esigenze relative allo sviluppo economico delle regioni svantaggiate e degli indicatori di cui all’articolo 36. Esamina periodicamente le condizioni e se del caso le adegua alle circostanze attuali.
3Dopo aver sentito i Cantoni, l’UFT decide se le condizioni per il versamento di un’indennità congiunta per una linea sono soddisfatte. In casi eccezionali giustificati, l’UFT può approvare il versamento congiunto di un’indennità per una linea anche se non sono adempiute tutte le condizioni.
Sezione 3: Offerta nel traffico regionale viaggiatori
Art. 8 Portata dell’offerta ordinata
1La Confederazione e i Cantoni ordinano congiuntamente l’offerta in funzione della domanda.
2La Confederazione e i Cantoni garantiscono un collegamento minimo con quattro coppie di corse se sul tratto più frequentato della linea sono trasportate in media almeno 32 persone al giorno.
3Se sul tratto più frequentato della linea sono trasportate in media più di 500 persone al giorno può essere ordinata un'offerta con una cadenza oraria continua e 18 coppie di corse.
4L’offerta può essere intensificata oltre alla cadenza oraria, se:
a. ciò è necessario per motivi di capacità, a condizione che vi siano sufficiente sfruttamento delle capacità e redditività;
b. lo richiedono gli obiettivi della pianificazione del territorio o della protezione dell’ambiente, in particolare se è possibile in tal modo sfruttare ulteriori e importanti potenziali di mercato.
5Sono possibili deroghe alla portata dell’offerta di cui ai capoversi 2–4 se le condizioni generali d’esercizio e la situazione dei costi della linea lo giustificano.
6Per gli impianti a fune, il trasporto su richiesta, le corse in base alla domanda, le corse collettive o gli impianti automatici, la Confederazione e i Cantoni ordinano l’offerta in funzione degli orari di servizio, nonché tenendo in considerazione le rispettive condizioni di produzione e i costi.
7La Confederazione non indennizza le offerte che vanno al di là della portata di cui ai capoversi 2–6. Esse possono essere ordinate dai Cantoni come miglioramenti dell'offerta in virtù dell'articolo 28 capoverso 4 LTV.