Progetto

Consultazione 2023/55: Modifiche d’ordinanza conseguenti alla revisione della legge sul trasporto di viaggiatori (LTV) / revisione totale dell’ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV) · 33 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 13Fedlex · Progetto

Ordinanza sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori 745.16

Art. 35 Investimenti

1Le imprese possono integrare i costi supplementari degli investimenti nel conto di previsione di un’offerta se i committenti li hanno previamente approvati.

2In caso di un trasferimento dei mezzi d’esercizio ai sensi dell’articolo 32l capoverso 2 LTV, se l’impresa inizialmente incaricata non trasferisce il capitale di terzi ripreso per il finanziamento di questi mezzi con tutti i diritti e gli obblighi che ne derivano alla nuova impresa, quest’ultima deve rimunerare all’impresa inizialmente incaricata il valore contabile residuo. I committenti rimunerano all’impresa inizialmente incaricata i costi di uscita non assicurati dai committenti nei confronti del mutuante.

3Se i mezzi d’esercizio sono destinati a linee ferroviarie con un grado di copertura dei costi inferiore al 30 per cento, i committenti verificano, prima di dare il loro consenso secondo il capoverso 1, se sono possibili offerte alternative con un rapporto costi-benefici migliore.

4In sede di verifica considerano, oltre alla redditività, in particolare:

a. i requisiti di cui all’articolo 31a capoverso 3 LTV;

b. i costi e i ricavi dell’infrastruttura delle tratte interessate;

c. il grado di sfruttamento della linea negli orari di punta;

d. le ripercussioni sulla qualità del collegamento.

5La verifica è ripetuta al più tardi dopo dieci anni.

6L'UFT stabilisce in una direttiva le condizioni e il processo per il consenso dei committenti in merito agli investimenti.

Art. 36 Indicatori e confronto sistematico delle offerte ordinate

1L’UFT stabilisce un sistema di indicatori per le singole linee sulla base delle offerte e del conto dei costi d’esercizio e delle prestazioni.

2Effettua un confronto sistematico delle offerte ordinate.

3Mette a disposizione dei Cantoni e delle imprese i dati di base, gli indicatori e i risultati del confronto sistematico in una forma adeguata.

Art. 37 Esame delle offerte

1Se un’offerta non è soddisfacente, i committenti possono richiedere all’impresa di inoltrare varianti.

2Se gli indicatori presentano notevoli divergenze con quelli di altre imprese che si trovano in condizioni simili e se l’impresa in questione non può giustificare tali divergenze in modo soddisfacente, i Cantoni possono esigere un esame da parte dell’UFT.

3In vista dell’esame l’UFT sente i Cantoni e le imprese interessati. Tiene conto in particolare dei diversi costi di finanziamento degli investimenti. Se le divergenze tra gli indicatori non possono essere giustificate, l’UFT chiede all’impresa interessata di adeguare l’offerta al livello degli indicatori delle imprese che si trovano in condizioni simili.