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Consultazione 2023/55: Modifiche d’ordinanza conseguenti alla revisione della legge sul trasporto di viaggiatori (LTV) / revisione totale dell’ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV) · 33 pagine

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Ordinanza sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori 745.16

Art. 2 Separazione del settore dell'infrastruttura dagli altri settori: portata

della separazione

3Nel conto degli impianti e degli ammortamenti e nel conto degli investimenti il settore dell’infrastruttura deve essere completamente separato dagli altri settori dell’impresa o essere altrimenti nettamente distinto con l’ausilio di totali intermedi.

4I valori d’acquisto e contabili del settore dell’infrastruttura devono essere documentati separatamente nel bilancio o nell’allegato del conto annuale.

5Gli ammortamenti del settore dell’infrastruttura devono essere documentati separatamente nel conto economico o nell’allegato del conto annuale. Le imprese che non allestiscono un conto dei costi d’esercizio e delle prestazioni devono strutturare il proprio conto economico conformemente al capoverso 3.

6Il conto degli impianti e degli ammortamenti deve essere strutturato almeno secondo i generi d’impianto e i tipi d'impianto principali.

Art. 3 Rubrica e cpv. 1 e 3bis

Separazione del settore dell’infrastruttura dagli altri settori: conto per settori

1Concerne soltanto il testo francese.

3bisSe l’impresa tiene una rubrica per l’infrastruttura nel conto dei costi d’esercizio e delle prestazioni, l’articolo 66 capoverso 3 Lferr è considerato rispettato.

Art. 5 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 lett. a

1Gli investimenti nel mantenimento della qualità servono:

d. ad assorbire l’evoluzione della domanda:

1. nel traffico viaggiatori senza treni-chilometri supplementari,

2. nel trasporto di merci senza tracce supplementari;

2Gli investimenti nell’ampliamento servono:

a. ad aumentare la capacità:

1. per treni-chilometri supplementari nel traffico viaggiatori;

2. per tracce supplementari nel trasporto di merci;

Art. 22 cpv. 1 lett. a e b

1Sono considerate tratte per il collegamento capillare, e come tali escluse dalle prestazioni federali secondo l’articolo 49 Lferr, le tratte:

a. che servono prevalentemente per le offerte secondo l'articolo 5 capoverso 4 dell'ordinanza del 4 novembre 200918 sul trasporto di viaggiatori o l'articolo

18 RS 745.11