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Consultazione 2023/55: Modifiche d’ordinanza conseguenti alla revisione della legge sul trasporto di viaggiatori (LTV) / revisione totale dell’ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV) · 33 pagine
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Ordinanza sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori 745.16
Art. 79, rubrica, e cpv. 1 lett. f
Trattamento di dati da parte dell’UFT
1Ai fini della pianificazione dei trasporti, l’UFT può chiedere alle imprese i seguenti dati concernenti le linee, i tratti di linee e le zone:
f. ripartizione territoriale dei titoli di trasporto.
Art. 79a Trattamento di dati da parte delle imprese
(art. 54, 20, 20a LTV)
1Le imprese possono trattare i seguenti dati personali di viaggiatori con un titolo di trasporto personale per garantire i ricavi del prezzo del trasporto o il supplemento secondo l'articolo 20 LTV:
a. nome;
b. data di nascita;
c. indirizzo;
d. indirizzo e-mail;
e. numero di cellulare;
f. mezzo di pagamento.
2Possono essere trattati i seguenti dati personali degni di particolare protezione:
a. foto leggibili elettronicamente ai fini dell'identificazione di viaggiatori con un titolo di trasporto personale;
b. dati sulla localizzazione delle stazioni di salita e discesa di viaggiatori con un titolo di trasporto personale per il calcolo del prezzo di trasporto;
c. sentenze cresciute in giudicato concernenti sanzioni e procedimenti amministrativi o penali riguardanti viaggi senza un titolo di trasporto valido agli scopi di cui all'articolo 20a LTV.
3I dati concernenti le stazioni di salita e discesa in base ai quali è determinato e fatturato il prezzo del trasporto possono essere trasmessi a tutte le imprese che hanno un diritto di partecipazione ai ricavi.
4I dati personali possono essere impiegati solo in forma anonimizzata per migliorare la piattaforma di distribuzione.