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Consultazione 2023/55: Modifiche d’ordinanza conseguenti alla revisione della legge sul trasporto di viaggiatori (LTV) / revisione totale dell’ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV) · 33 pagine

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Ordinanza sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori 745.16

2Nella convenzione sugli obiettivi sono stabiliti i costi e i ricavi oppure solo i costi per i primi due periodi d’orario e disciplinati gli adeguamenti di tali importi per gli anni successivi.

3In caso di cambiamento sostanziale delle condizioni, le parti possono adeguare di comune accordo la convenzione sugli obiettivi.

Art. 27 Sistema di bonus-malus

1I sistemi di bonus-malus non devono mettere in pericolo l’esistenza delle imprese.

2I bonus o i malus non devono essere considerati nell'attribuzione alla riserva speciale di cui all'articolo 36 LTV.

3L’impresa può decidere liberamente in merito all’impiego del bonus.

Sezione 6: Procedura di ordinazione

Art. 28 Svolgimento, scadenze

1L’UFT comunica ai Cantoni e alle imprese le scadenze delle singole fasi della procedura di ordinazione. Nel fissare le scadenze tiene in debito conto il tempo necessario per le procedure di decisione cantonali.

2L’UFT e i Cantoni coordinano la procedura di allestimento dell’orario con quella di ordinazione. I Cantoni consultano gli interessati nel corso della procedura di ordinazione e tengono debitamente conto delle proposte formulate.

Art. 29 Obiettivi finanziari

1Il Consiglio federale prevede mezzi finanziari a favore del traffico regionale viaggiatori:

a. nel progetto del preventivo annuale;

b. nel credito d’impegno di cui all’articolo 30a LTV.

2L’UFT assegna i mezzi finanziari ai Cantoni garantendo almeno le prestazioni federali precedentemente accordate. Al riguardo, può tenere conto anche del fabbisogno effettivo.

3Se dopo la ripartizione tra i Cantoni sono ancora disponibili mezzi finanziari, l’UFT li impiega per offerte in grado di aumentare la quota del trasporto pubblico rispetto al traffico complessivo.

Sezione 7: Offerte

Art. 30 Invito a presentare un’offerta

1Dopo aver consultato l’UFT, i Cantoni informano le imprese, al più tardi 12 mesi prima dell’inizio di un periodo d’orario, in merito ai mezzi finanziari a disposizione