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Consultazione 2023/55: Modifiche d’ordinanza conseguenti alla revisione della legge sul trasporto di viaggiatori (LTV) / revisione totale dell’ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV) · 33 pagine
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Ordinanza sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori 745.16
2Se è prevista la messa a concorso di un’offerta, questa dev’essere integrata nella pianificazione almeno dodici mesi prima della messa a concorso. Se è previsto il rilascio di una nuova concessione per un’offerta del trasporto regionale di viaggiatori su strada ordinato congiuntamente, tale offerta può essere integrata nella pianificazione a titolo informativo.
3La pianificazione della messa a concorso richiede l’approvazione dell’UFT, che consulta gli altri Cantoni interessati dalla messa a concorso.
4L’UFT garantisce il coordinamento delle pianificazioni cantonali. Verifica in particolare che le pianificazioni delle offerte da mettere a concorso contengano le stesse informazioni. Pubblica un compendio delle pianificazioni.
Art. 12 Valori soglia
1Il valore soglia dell’importo dell’indennità a partire dal quale i committenti mettono a concorso offerte su strada secondo l’articolo 32 capoverso 2 lettera b LTV è retto, per le offerte per le quali va rilasciata una nuova concessione, dall’allegato 4 numero 1.1 della legge federale del 21 giugno 20197 sugli appalti pubblici.
2Per le offerte esistenti il valore soglia senza imposta sul valore aggiunto ammonta a 500 000 franchi.
3Nei casi contemplati all’articolo 32c capoverso 2 LTV i committenti mettono a concorso l’offerta anche se l’importo dell’indennità è inferiore al valore soglia.
Art. 13 Nuova offerta in una rete regionale esistente
Una nuova offerta è considerata parte integrante di una rete regionale esistente secondo l’articolo 32 capoverso 2 lettera d LTV se, in una regione, una sola impresa gestisce più autolinee interconnesse e se la nuova offerta può essere integrata nella rete esistente in modo da creare sinergie operative con le linee esistenti.
Art. 14 Messa a concorso con la partecipazione di più Cantoni
1Se più Cantoni partecipano a una messa a concorso, prima dell’inizio della procedura designano di comune accordo un Cantone incaricato del coordinamento e definiscono la ripartizione dei costi della messa a concorso.
2Il Cantone incaricato del coordinamento assume i compiti di cui agli articoli 15, 18, 19 e 26.
Art. 15 Procedura di messa a concorso
1Il Cantone allestisce la documentazione per la messa a concorso. La documentazione contempla:
a. le indicazioni determinanti per la presentazione dell’offerta;
b. i requisiti che l’offerta deve soddisfare;