Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/104: Iniziativa popolare «Per l'uguaglianza delle persone con disabilità (Iniziativa per l'inclusione)» e controprogetto indiretto · 38 pagine

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Il Cantone BL chiede che la sezione sia completata in modo tale che le prestazioni fornite all’estero siano escluse dal finanziamento.

6.10.1 Articolo 10 capoverso 1

Agile chiede che l’assistenza personale e altre prestazioni che consentono la libera scelta del luogo di residenza e della forma abitativa siano incluse in via prioritaria nella disposizione.

6.10.2 Articolo 10 capoverso 3

Il Cantone TG ritiene che la disposizione non consenta di concretizzare quanto previsto, poiché l’articolo 4 capoverso 1 dell’avamprogetto non definisce la competenza in modo chiaro.

I Cantoni AR e BL e la CDOS accolgono con favore il rimando all’articolo 4 capoverso 1 dell’avamprogetto.

Secondo il Cantone TI, alla luce della CDPD la portata della disposizione è incerta.

6.10.3 Articolo 10 capoverso 4

Il Cantone AR accoglie con favore l’istituzione di un diritto.

Il Cantone GE ritiene che il diritto dovrebbe riguardare sia i sussidi di esercizio che i sussidi di investimento, al fine di garantire una parità di trattamento.

6.11 Articolo 11, osservazioni generali

I Cantoni AR e ZG e la CDOS chiedono che vengano aggiunte misure di attuazione a livello federale.

ARTISET/INSOS chiedono a chi spetti il controllo delle misure di attuazione.

Inclusion Handicap considera la disposizione insufficiente.

Agile chiede una totale riformulazione della disposizione e propone il tenore seguente:

«1 La Confederazione e i Cantoni elaborano le basi concettuali, gli strumenti di pianificazione e le strategie di attuazione necessari per realizzare gli obiettivi della presente legge in tutti gli ambiti contemplati dalla CDPD.

2 Provvedono affinché tutte le persone interessate possano cambiare liberamente il loro domicilio all’interno e all’esterno del territorio cantonale senza perdere l’accesso alle prestazioni loro concesse. A tal fine garantiscono la trasferibilità delle prestazioni tra i Cantoni e ne assicurano il coordinamento.

3 La Confederazione e i Cantoni coinvolgono le persone con disabilità e le organizzazioni che ne difendono gli interessi nell’elaborazione e nell’attuazione delle misure previste dalla presente legge. Le persone con disabilità interessate e le organizzazioni che le rappresentano ricevono un indennizzo per la loro partecipazione.

4 La Confederazione e i Cantoni istituiscono un coordinamento permanente con un mandato chiaro mediante un meccanismo formale. Si concertano regolarmente in seno a un comitato di coordinamento nazionale ed elaborano linee guida comuni relative all’organizzazione, al contenuto e al monitoraggio.

5 A livello federale viene istituito un consiglio per l’inclusione indipendente, composto in maggioranza da persone con disabilità. Esso ha il compito di formulare raccomandazioni, esprimersi sulle strategie di attuazione, seguire i piani d’azione e valutare i progressi compiuti.»