Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/104: Iniziativa popolare «Per l'uguaglianza delle persone con disabilità (Iniziativa per l'inclusione)» e controprogetto indiretto · 38 pagine
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Il Cantone BL chiede che la sezione sia completata in modo tale che le prestazioni fornite all’estero siano escluse dal finanziamento.
6.10.1 Articolo 10 capoverso 1
Agile chiede che l’assistenza personale e altre prestazioni che consentono la libera scelta del luogo di residenza e della forma abitativa siano incluse in via prioritaria nella disposizione.
6.10.2 Articolo 10 capoverso 3
Il Cantone TG ritiene che la disposizione non consenta di concretizzare quanto previsto, poiché l’articolo 4 capoverso 1 dell’avamprogetto non definisce la competenza in modo chiaro.
I Cantoni AR e BL e la CDOS accolgono con favore il rimando all’articolo 4 capoverso 1 dell’avamprogetto.
Secondo il Cantone TI, alla luce della CDPD la portata della disposizione è incerta.
6.10.3 Articolo 10 capoverso 4
Il Cantone AR accoglie con favore l’istituzione di un diritto.
Il Cantone GE ritiene che il diritto dovrebbe riguardare sia i sussidi di esercizio che i sussidi di investimento, al fine di garantire una parità di trattamento.
6.11 Articolo 11, osservazioni generali
I Cantoni AR e ZG e la CDOS chiedono che vengano aggiunte misure di attuazione a livello federale.
ARTISET/INSOS chiedono a chi spetti il controllo delle misure di attuazione.
Inclusion Handicap considera la disposizione insufficiente.
Agile chiede una totale riformulazione della disposizione e propone il tenore seguente:
«1 La Confederazione e i Cantoni elaborano le basi concettuali, gli strumenti di pianificazione e le strategie di attuazione necessari per realizzare gli obiettivi della presente legge in tutti gli ambiti contemplati dalla CDPD.
2 Provvedono affinché tutte le persone interessate possano cambiare liberamente il loro domicilio all’interno e all’esterno del territorio cantonale senza perdere l’accesso alle prestazioni loro concesse. A tal fine garantiscono la trasferibilità delle prestazioni tra i Cantoni e ne assicurano il coordinamento.
3 La Confederazione e i Cantoni coinvolgono le persone con disabilità e le organizzazioni che ne difendono gli interessi nell’elaborazione e nell’attuazione delle misure previste dalla presente legge. Le persone con disabilità interessate e le organizzazioni che le rappresentano ricevono un indennizzo per la loro partecipazione.
4 La Confederazione e i Cantoni istituiscono un coordinamento permanente con un mandato chiaro mediante un meccanismo formale. Si concertano regolarmente in seno a un comitato di coordinamento nazionale ed elaborano linee guida comuni relative all’organizzazione, al contenuto e al monitoraggio.
5 A livello federale viene istituito un consiglio per l’inclusione indipendente, composto in maggioranza da persone con disabilità. Esso ha il compito di formulare raccomandazioni, esprimersi sulle strategie di attuazione, seguire i piani d’azione e valutare i progressi compiuti.»