Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/9: Revisione parziale della legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) · 33 pagine

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Cpv. 4: Potenziale di pericolo specifico

Nella versione italiana l’espressione «essere adeguatamente segnalato mediante» nella frase introduttiva del capoverso 4 è sostituita da «essere in linea con», armonizzandosi così con le versioni tedesca e francese.

Il capoverso 4 elenca i fattori esterni che permettono agli utenti di farsi un’idea della sicurezza o del grado di pericolosità di un prodotto. Sono integrati nella lettera abisin analogia agli articoli 11 paragrafo 5 e 12 paragrafo 2 GPSR con le «condizioni di immagazzinamento o di trasporto». Le condizioni di immagazzinamento e di trasporto garantiscono che il prodotto giunga agli utenti in condizioni di conformità. Inoltre, anche gli utenti devono sapere come conservare o trasportare il prodotto in modo sicuro. Nel diritto vigente le condizioni di immagazzinamento e di trasporto possono essere sussunte nella lettera e «tutte le altre indicazioni o informazioni relative al prodotto».

Cpv. 6: Adempimento degli obblighi previsti nella presente sezione

Nella successione di cui al capoverso 6 viene precisato che la responsabilità di rispettare le prescrizioni della sezione 2 «Condizioni per la messa a disposizione sul mercato» spetta in primo luogo al produttore e, a titolo sussidiario, a un altro operatore economico.

Art. 4 Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute

Cpv. 1: Competenze del Consiglio federale

Il Consiglio federale definisce come finora i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. D’ora in poi potrà anche decidere in quale forma – digitale o cartacea – vadano messe a disposizione le indicazioni o le informazioni relative al prodotto.

Art. 5 Conformità con i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute

Cpv. 2 e 3: Presunzione di conformità di prodotti che soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute

Si presume che un prodotto fabbricato secondo le norme tecniche soddisfi i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute. D’ora in poi anche le specifiche comuni emanate dall’UE potranno determinare la presunzione di conformità. Negli attuali capoversi da 2 a 4, compresi i nuovi capoversi 3bise 3terviene aggiunta la formulazione «specifiche comuni». Si tratta di requisiti tecnici in cui sono descritte le caratteristiche tecniche o cliniche che un prodotto, un processo o un sistema devono possedere. Perseguono il medesimo scopo delle norme designate, ma si differenziano in quanto non definite da un organismo di normazione, bensì da istituti statali. Data la loro origine, si distinguono anche dalle specifiche tecniche, che possono essere definite anch’esse da organismi di normazione. Avendo un effetto di armonizzazione, vengono denominate specifiche «comuni». Servono soprattutto da alternativa o complemento di norme armonizzate, laddove queste ultime manchino o siano lacunose. Analogamente alle