Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/9: Revisione parziale della legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) · 33 pagine
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deterrente. La natura giuridica dell’articolo 15a è pertanto quella di una sanzione amministrativa. Il limite massimo è pari al 10 per cento del fatturato annuo realizzato in media in Svizzera negli ultimi tre anni d’esercizio.
L’esecuzione della sorveglianza del mercato è disciplinata in modo diverso secondo il settore di prodotti. Può essere effettuata direttamente da un’autorità federale (p. es. dall’Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM per gli apparecchi di telecomunicazioni), delegata ai Cantoni (p. es. nel diritto alimentare) o commissionata a uffici terzi (p. es. a organi di controllo come l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni SUVA e l’Ufficio prevenzione infortuni UPI per i settori di prodotti di competenza della SECO). Le sanzioni amministrative possono tuttavia essere comminate solo da un’autorità federale. Il capoverso 2 conferisce al Consiglio federale la competenza di definire a livello di ordinanza l’autorità federale competente in questo caso per l’applicazione delle sanzioni amministrative a seconda del settore di prodotti.
A tenore del capoverso 3, per valutare l’entità della sanzione l’autorità federale competente deve tenere conto, in particolare, della gravità della violazione e delle condizioni finanziarie dell’operatore economico. La gravità della violazione si basa in particolare sulla misura o sulle misure disposte nei confronti dell’operatore economico in applicazione dell’articolo 10a capoversi 2 e 3, per esempio un divieto di vendita o un richiamo di prodotto.
Il capoverso 4 disciplina la prescrizione. La procedura di sanzione amministrativa deve essere avviata entro cinque anni dalla violazione degli obblighi di cui al capoverso 1. Il capoverso 5 chiarisce che la procedura di sanzione amministrativa è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) e non dalla legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA, RS 313.0).
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
La presente revisione parziale della LSPro non comporta ripercussioni dirette sul personale della Confederazione. La LSPro è una legge quadro sussidiaria e disciplina aspetti orizzontali che solo in rarissimi casi determinano conseguenze dirette sul personale della Confederazione. Ripercussioni di questo tipo possono verificarsi – secondo le circostanze attuali e la configurazione concreta – solo a livello di diritto settoriale.
Le conseguenze finanziarie della LSPro parzialmente riveduta potrebbero derivare dalla necessità di gestire un sistema di informazione e allerta per garantire la sicurezza dei prodotti e la sorveglianza del mercato (art. 13b cpv. 1). I costi per la creazione e la manutenzione di questa banca dati sarebbero a carico della Confederazione. Questo caso si verificherebbe tuttavia solo qualora la Svizzera non potesse partecipare a sistemi di informazione internazionali comparabili (art. 13b cpv. 5). La partecipazione agli strumenti europei va considerata nell’ottica di un uso efficiente delle risorse disponibili e risulterebbe più conveniente ed efficace rispetto alla creazione e alla gestione di un