Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/9: Revisione parziale della legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) · 33 pagine

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va inteso come «interfaccia elettronica» secondo la legge federale del 17 marzo 20233 concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA), bensì come interfaccia online secondo il diritto dell’UE sulla sicurezza dei prodotti (cfr. art. 3 n. 15 MSR).

La definizione di operatore economico è formulata in modo da includere i soggetti che fanno parte dell’intera catena di fornitura e di creazione del valore. L’elenco degli operatori economici di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera d non è esaustivo. Da un lato è infatti probabile che, alla luce della digitalizzazione e della globalizzazione del commercio e nel quadro dell’economia circolare, emergano nuovi operatori economici lungo la catena di produzione e di fornitura, fra cui aziende di ricondizionamento o di riciclaggio. Dall’altro anche gli operatori economici attivi in un settore specifico, come per esempio l’utente a valle di prodotti chimici o l’azienda di montaggio ascensori, devono poter rientrare in linea di massima nella definizione di operatore economico secondo la LSPro. La natura e la portata degli obblighi dipendono dal rispettivo ruolo nella catena di fornitura e di creazione del valore e sono definite nel diritto settoriale.

Cpv. 2 Precisazione e aggiunta di termini

Il capoverso 2 conferisce al Consiglio federale la competenza di precisare ulteriormente i termini utilizzati nella presente legge e di adeguarli in considerazione degli sviluppi internazionali. Se in futuro, per esempio, anche un’azienda di riciclaggio venisse qualificata come operatore economico, la Svizzera potrebbe recepire tale adeguamento nell’ordinanza sulla sicurezza dei prodotti (OSPro).

Art. 3 Principi

Cpv. 3: Elementi da considerare

Il capoverso 3 elenca le circostanze di cui tenere conto nella progettazione e nella fabbricazione di un prodotto. L’elenco attuale viene completato dai seguenti elementi, che il legislatore ritiene importanti per garantire la sicurezza e la salute degli utenti e di terzi:

abis. le proprietà del prodotto: sono giuridicamente rilevanti, poiché al giorno d’oggi i

prodotti diventano sempre più complessi e possono contenere anche numerosi elementi tecnici. Fra questi rientra, per esempio, l’intelligenza artificiale (IA), che trova e troverà una sempre maggiore applicazione nei prodotti;

e. differenze specifiche di genere: consentono di fabbricare prodotti specifici per ge-

nere, per esempio indumenti protettivi (dispositivi di protezione individuale) per donne o uomini. Nella progettazione (design) e nella fabbricazione di un prodotto devono pertanto essere prese in considerazione le circostanze specifiche di genere e il loro impatto sulla sicurezza e sulla salute.

3 RS 172.019