Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/9: Revisione parziale della legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) · 33 pagine
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sti, 13 miliardi di franchi sono stati spesi direttamente presso aziende in Svizzera, mentre 2,8 miliardi presso commercianti online stranieri5. Per esperienza, volumi di prodotti che raggiungono queste dimensioni includono sempre anche prodotti non sicuri o non conformi. Se il produttore, l’importatore o il distributore di un prodotto non conforme non può essere identificato o non reagisce, per esempio perché ha sede all’estero o agisce in forma anonima oppure se è necessario un intervento rapido a causa di un pericolo imminente per tutelare interessi pubblici preponderanti, devono esistere strumenti per impedire l’ulteriore offerta e vendita dei prodotti non conformi. Per consentire agli organi di esecuzione di svolgere il proprio lavoro anche in tali casi, nell’elenco delle misure è stata aggiunta la lettera d, che prevede la possibilità di vietare determinate offerte online. Ciò può avvenire bloccando o rimuovendo i contenuti in questione, i nomi di dominio ecc. o rendendone difficile l’accesso.
Il capoverso 4 vigente viene integrato nella misura esistente, di identico tenore. La lettera d è stata riformulata in modo che l’organo di esecuzione competente possa disporre avvertenze sui pericoli derivanti da un prodotto e ordinarne il ritiro o il richiamo. Se necessario, tale organo può eseguire questa misura in autonomia e renderla pubblicamente nota.
Può accadere che la causa della non conformità dei prodotti risieda in carenze delle strutture organizzative dell’operatore economico. In virtù del nuovo capoverso 3 l’organo di esecuzione ha la competenza, in ultima analisi, di ordinare all’operatore economico l’adozione di misure aziendali. Tali misure possono riguardare il processo di produzione e la garanzia della qualità, fino al ripristino della conformità. In casi estremi è ipotizzabile la chiusura dell’azienda.
Art. 10b Emanazione di misure sotto forma di decisione di portata generale
Il tenore di questo articolo corrisponde all’attuale articolo 10 capoverso 5. Gli attuali commenti rimangono invariati (cfr. messaggio LSPro FF 2008 6513, pag. 6549). Poiché la sorveglianza del mercato può essere regolamentata in modo diverso a seconda del settore di prodotti e del dipartimento, la destinataria della richiesta di emanazione di una decisione di portata generale viene ora denominata «autorità competente della Confederazione» anziché «organo di esecuzione competente della Confederazione». Nella pratica, questa modifica redazionale non comporta conseguenze. Le decisioni di portata generale vengono pubblicate, come da prassi, nel Foglio federale. Ciò è ora menzionato chiaramente al capoverso 3.
5 Indagine di mercato globale sul commercio online in Svizzera condotta da HANDELSVERBAND.swiss in collaborazione con NIQ/GfK e con la Posta: La consommation en ligne en Suisse a de nouveau augmenté de 6 % en 2025 – la croissance des achats à l’étranger ralentit (www.handelsverband.swiss).