Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/9: Revisione parziale della legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) · 33 pagine

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Art. 13a Assistenza amministrativa

Per motivi di sistematica, l’assistenza amministrativa viene disciplinata ora da un articolo separato, il cui contenuto corrisponde al vigente articolo 13 capoverso 3. Come avvenuto finora, per l’assistenza amministrativa nazionale si rimanda all’articolo 21 LOTC e per quella internazionale all’articolo 22 LOTC. Valgono pertanto i commenti relativi al vigente articolo 13 capoverso 3 e agli articoli 21 e 22 LOTC (cfr. messaggio LSPro, FF 2008 6513, pag. 6549).

Art. 13b Sistema di informazione e allerta

Un’esecuzione tempestiva presuppone un sistema di informazione e allerta che supporti lo svolgimento dei rispettivi compiti di esecuzione e in particolare la sicurezza dei prodotti e consenta di segnalare alla popolazione quelli pericolosi.

Il capoverso 1 precisa la base giuridica per la gestione di un sistema di informazione e allerta. Il sistema è finalizzato alla sicurezza dei prodotti e alla tutela degli utenti e di terzi e sostiene gli organi di esecuzione nell’attività di sorveglianza del mercato. Questo strumento è pensato per aiutare tali organi nell’adempimento dei loro compiti in materia di sicurezza dei prodotti. Rende inoltre possibile lo scambio di informazioni. Un’altra sua funzione centrale è quella di allertare la popolazione sulla presenza di prodotti pericolosi. Ciò è necessario per consentire alla Svizzera di poter adempiere ai propri impegni internazionali attuali e futuri, in conformità tra l’altro con l’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento della conformità (MRA, RS 0.946.526.81). Il funzionamento dei sistemi europei di informazione e allerta, attualmente ICSMS (Information and Communication System for Market Surveillance) e «Safety Gate», presuppone infatti che gli Stati partecipanti siano in possesso dei rispettivi dati. Il sistema gestito dalla Confederazione serve anche alla futura condivisione di dati con i sistemi europei di informazione e allerta tramite apposite interfacce. La Svizzera dispone solo di un accesso limitato a ICSMS e non ha ancora la possibilità di accedere al «Safety Gate», in precedenza RAPEX. Il sistema svizzero di informazione e allerta dovrebbe essere strutturato in modo da essere compatibile con i sistemi europei.

Sulla base del capoverso 2, tutti i dati necessari a garantire la sicurezza dei prodotti e la sorveglianza del mercato possono essere inseriti nel sistema di informazione e allerta. Sono inclusi anche i dati personali e i dati delle persone giuridiche di cui all’articolo 13. La maggior parte dei dati contenuti nel sistema di informazione e allerta non sono dati personali. Vari dati riguardano solo aspetti specifici dei prodotti (registrazione, etichettatura ecc.) o informazioni sulle aziende, pertanto non sono degni di particolare protezione e conformemente al capoverso 3 possono essere pubblicati nel rispetto del segreto professionale e d’affari.

Il Consiglio federale può disciplinare a livello di ordinanza i dettagli relativi al funzionamento del sistema di informazione e allerta conformemente al capoverso 4. Ciò comprende la struttura e il catalogo dei dati, i diritti di accesso, le misure organizzative e tecniche necessarie a garantire la protezione e la sicurezza dei dati nonché la durata di conservazione.