Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/9: Revisione parziale della legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) · 33 pagine

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verifica e l’analisi dei campioni di prodotti possono tuttavia essere eseguite solo dagli organi di esecuzione, in quanto unici competenti per la sorveglianza del mercato.

Art. 10a Misure amministrative

Il capoverso 1 raggruppa il vigente articolo 10 capoversi 2 e 3 LSPro e include entrambe le varianti in cui l’organo di esecuzione competente deve disporre misure adeguate: quella in cui dal controllo risulta che il prodotto non soddisfa i requisiti di cui alla sezione 2 LSPro «Condizioni per la messa a disposizione sul mercato» e quella in cui dal controllo emerge la necessità di proteggere la sicurezza e la salute degli utenti. La fusione dell’articolo 10 capoversi 2 e 3 LSPro non modifica il contenuto delle disposizioni, pertanto, si rimanda alle considerazioni espresse sull’articolo 10 LSPro vigente (messaggio LSPro 2008 6513, p. 6548).

Il capoverso 2 contiene l’elenco non esaustivo delle misure adeguate che l’organo di esecuzione competente deve disporre nei confronti dell’operatore economico; corrisponde all’elenco riportato nel vigente articolo 10 capoverso 3 LSPro ed è armonizzato con la LOTC (attuale art. 19 cpv. 4 LOTC e nuovo art. 19a cpv. 3 LOTC). Il divieto di esportazione (ex lett. c) viene integrato nella stessa disposizione del divieto di vendita (ex lettera a, nuova lettera b). La lettera c corrisponde alla lettera b vigente e la lettera e alla lettera d vigente.

Al capoverso 2 lettera a viene aggiunta la misura «Ripristino della conformità del prodotto», riportata come primo punto all’articolo 16 paragrafo 3 MSR. Un prodotto può essere messo a disposizione sul mercato solo se è conforme. La misura «Ripristino della conformità del prodotto» obbliga l’operatore economico ad assicurare la conformità qualora, nel corso di un controllo, ne venga constatata la mancanza. Si tratta di un aspetto centrale della sorveglianza del mercato, perché un prodotto può essere immesso in commercio solo se conforme alla legge. Gli organi di esecuzione vengono autorizzati a esigere dalle aziende che adeguino i loro prodotti in modo da renderli conformi ai requisiti legali e alle prescrizioni tecniche. A tal fine possono fra l’altro essere aggiunte caratteristiche di sicurezza mancanti, apposte marcature o apportate modifiche tecniche. La misura serve a garantire la conformità senza disporre immediatamente un divieto di vendita o un ritiro. Prevede anche il miglioramento di un prodotto, ragion per cui quest’ultimo intervento non è menzionato separatamente.

Al capoverso 2 viene aggiunta la lettera d, che prevede un’ulteriore misura. Si tratta di impedire l’accesso a un prodotto proposto da una piattaforma online, ovvero nel commercio online. Una volta messi a disposizione o proposti sul mercato, i prodotti devono essere conformi alla legge, a prescindere se ciò avviene in un negozio fisico od online. Nel 2025 le merci ordinate in Svizzera da privati attraverso la vendita per corrispondenza online hanno raggiunto un valore complessivo di 15,8 miliardi di franchi. Di que-