Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/9: Revisione parziale della legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) · 33 pagine

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federale concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA4). L’elenco di cui al capoverso 2 non è esaustivo, dato il carattere dinamico del commercio online.

Come l’articolo 7a, anche l’articolo 7b ha lo scopo di garantire la presenza di un punto di contatto in Svizzera che consenta una migliore applicabilità delle misure contro i prodotti non sicuri o non conformi nel commercio online.

Art. 8

L’articolo 8 LSPro è stato ampiamente riveduto e snellito, senza modificarne la sostanza, per soddisfare l’esigenza degli organi di esecuzione di introdurre una disposizione di pratica applicabilità. Come previsto dall’attuale articolo 8, gli operatori economici devono adottare le misure necessarie per individuare se il loro prodotto comporta un pericolo per la sicurezza e la salute degli utenti o di terzi (cpv. 1). Qualora lo constatino, devono adottare immediatamente le misure necessarie e comunicare senza indugio all’organo di esecuzione competente i difetti riscontrati e le misure adottate. Alla luce della crescente importanza che il commercio online sta assumendo anche per i prodotti aziendali, destinati cioè a un utilizzo a scopo professionale, l’articolo 8 si applica ora, oltre che ai prodotti di consumo e ai prodotti che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, potrebbero essere utilizzati anche dai consumatori, ai prodotti aziendali. Numerosi prodotti sono inoltre adatti sia al settore aziendale che ai consumatori (settore extra-aziendale). L’osservazione del mercato è già nota agli operatori economici grazie al diritto settoriale e non rappresenta quindi una novità.

Controlli e misure amministrative (ex art. 10 LSPro)

L’attuale articolo 10 LSPro viene suddiviso in quattro articoli. Non presenta modifiche di contenuto, pertanto si rimanda ai commenti all’articolo 10 LSPro vigente (messaggio LSPro 2008 6513, pag. 6548). Nel seguito vengono illustrate le aggiunte.

Art. 10 Controlli

Per effettuare il controllo dei prodotti, gli organi di esecuzione richiedono dapprima la relativa documentazione. Il secondo periodo del capoverso 1 è stato pertanto completato di conseguenza.

L’acquisto di campioni di prodotti sotto un nome fittizio (in incognito) è un nuovo strumento di sorveglianza del mercato per verificare i prodotti coordinato anche con la LOTC. È previsto anche dall’articolo 14 paragrafo 4 lettera j MSR. Il nuovo capoverso 2 ne costituisce la necessaria base giuridica. I prodotti possono essere acquistati sotto nome fittizio sia dagli organi di esecuzione sia da organizzazioni da essi incaricate. La

4 RS 172.019