Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/9: Revisione parziale della legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) · 33 pagine

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6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà

In base al principio di sussidiarietà la Confederazione può intervenire solo se una competenza è espressamente sancita nella Costituzione federale (presunzione di competenza a favore dei Cantoni). La presente revisione parziale della LSPro prevede adeguamenti delle disposizioni sulla circolazione transfrontaliera delle merci. Conformemente all’articolo 54 capoverso 1 Cost., gli affari esteri competono alla Confederazione, inoltre l’articolo 101 capoverso 1 Cost. stabilisce che la Confederazione salvaguarda gli interessi dell’economia svizzera all’estero. La presente revisione parziale della LSPro rispetta quindi il principio di sussidiarietà e rientra nella competenza della Confederazione.

6.6 Conformità alla legge sui sussidi

Il progetto non contiene disposizioni legislative in materia di sussidi né richiede crediti d’impegno o dotazioni finanziarie. La nuova tassa di sorveglianza di cui all’articolo 14a non costituisce un sussidio, visto che non è destinata a sostenere o promuovere prestazioni economiche. Si tratta piuttosto di una tassa a destinazione vincolata per finanziare l’attività di sorveglianza coprendo esclusivamente i costi effettivi della sorveglianza del mercato nel commercio online. Equivale pertanto a un trasferimento di costi. I principi della legge sui sussidi non sono di conseguenza applicabili.

6.7 Delega di competenze legislative

Le competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la Costituzione non lo escluda (art. 164 cpv. 2 Cost.). Secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost. vige in particolare il limite generale secondo cui tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Il progetto disciplina pertanto il quadro entro il quale il Consiglio federale deve muoversi, delegando al Consiglio federale le seguenti nuove competenze legislative:

• l’articolo 2 capoverso 2 autorizza il Consiglio federale a precisare e adeguare ulteriormente le definizioni dei termini a livello di ordinanza;

• con l’articolo 7a il Consiglio federale può stabilire che i prodotti possano essere immessi in commercio unicamente se la persona che ne è responsabile ha sede o domicilio in Svizzera;

• l’articolo 7b prevede che il Consiglio federale possa stabilire gli obblighi che gli operatori economici e i fornitori di un mercato online devono adempiere per poter mettere a disposizione online un prodotto sul mercato;

• secondo l’articolo 13b, il Consiglio federale è autorizzato a gestire un sistema di informazione e allerta per consentire l’accessibilità elettronica alle informazioni sui prodotti e sulla conformità, in particolare per garantire la sicurezza dei prodotti e per la sorveglianza del mercato. Qualora esista un trattato internazionale, il Consiglio federale può aderire a un sistema internazionale con finalità analoghe;

• secondo l’articolo 14a, il Consiglio federale ha la possibilità di introdurre una tassa di sorveglianza sui prodotti nel commercio online e di disciplinarne i dettagli;