Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/9: Revisione parziale della legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) · 33 pagine

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Sempre più spesso nel commercio internazionale non basta che i prodotti soddisfino determinati requisiti: le sfide della globalizzazione impongono anche all’operatore economico di adempiere determinati obblighi per poter immettere in commercio un prodotto. Qualora tali concetti entrino in contrasto con altre disposizioni di legge, prevalgono le norme settoriali. Il termine «prodotto» deve essere definito in modo equivalente a quello del GPSR. Analogamente alle ordinanze settoriali e al diritto dell’UE si distingue tra «messa a disposizione sul mercato» e «immissione in commercio», intesa come prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato, e viene introdotto il termine «operatore economico» al posto di «responsabile dell’immissione in commercio». Per gli operatori economici che propongono prodotti online e i cosiddetti fornitori di un mercato online viene creata una disposizione speciale. Il Consiglio federale deve poter stabilire che un prodotto sia immesso in commercio solo se la persona che ne è responsabile ha sede in Svizzera. Gli elementi da considerare nella progettazione e nella fabbricazione di un prodotto vengono ampliati per includere le caratteristiche del prodotto stesso e le differenze di genere. Le disposizioni legali esistenti vengono completate in modo da consentire la designazione e la pubblicazione nel Foglio federale anche di norme armonizzate per prodotti non regolamentati a livello settoriale. Gli organi di esecuzione e di sorveglianza del mercato o le organizzazioni da essi incaricate potranno acquistare prodotti anche sotto un nome fittizio (in incognito). Per rafforzare la collaborazione con l’Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini (UDSC) viene creata una base giuridica. Al fine di garantire la sicurezza dei prodotti e la sorveglianza del mercato, la Confederazione deve aderire a sistemi internazionali comparabili o, qualora non fosse possibile, istituire un proprio sistema di informazione e allerta. Per autorizzare la comunicazione di dati all’estero viene creata una base giuridica corrispondente. Per finanziare la sorveglianza del mercato nel settore del commercio online in forte crescita, il Consiglio federale può introdurre una tassa sui prodotti forniti direttamente dall’estero agli utenti in Svizzera. Allo scopo di garantire l’applicazione delle misure previste dalla legislazione sulla sicurezza dei prodotti, vengono introdotte sanzioni amministrative. La revisione parziale della LSPro viene coordinata con la revisione parziale in corso della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC, RS 946.51). In questo contesto le definizioni dei termini e gli strumenti presenti in entrambe le leggi vengono adeguati in ugual misura.