Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/9: Revisione parziale della legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) · 33 pagine
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prodotto è «immesso in commercio» quando viene messo a disposizione sul mercato per la prima volta. Questa operazione è solitamente effettuata dal produttore o da un importatore. Tutti i passaggi successivi, p. es. la consegna del prodotto da un distributore a un altro distributore o da un distributore a un utente finale, sono definiti nell’UE «messa a disposizione sul mercato». L’immissione in commercio continua quindi a rappresentare il momento più importante per la conformità dei prodotti, dovendo essi corrispondere alle disposizioni di legge applicabili in questa fase. La distinzione tra «immissione in commercio» e «messa a disposizione sul mercato» è importante per il mercato interno dell’UE, anche perché l’immissione in commercio nell’Unione per ogni prodotto può avvenire una sola volta in tutta l’UE e non in ogni singolo Stato membro. Questa regola è rilevante anche per la Svizzera. Essenziale è invece che agli operatori economici vengano applicate le stesse norme nelle medesime fasi della catena di fornitura, come accade nell’UE. La distinzione fra prima messa a disposizione sul mercato
– ovvero immissione in commercio – e messa a disposizione sul mercato va pertanto recepita anche nel diritto svizzero, sebbene l’attuale definizione di «immissione in commercio» nella LSPro (come nella LOTC) comprenda entrambe le fasi.
In tutto l’atto legislativo, con i necessari adeguamenti grammaticali, «immissione in commercio» viene sostituito con «messa a disposizione sul mercato», «è stato immesso in commercio» con «è stato messo a disposizione sul mercato» e «immette in commercio» con «mette a disposizione sul mercato».
Art. 1 Scopo e campo d’applicazione
Cpv. 2 «nell’ambito di un’attività commerciale» invece di «immissione in commercio a scopo commerciale o professionale»
L’articolo 1 capoverso 2 stabilisce che, come nell’UE, deve trattarsi di una messa a disposizione sul mercato «nell’ambito di un’attività commerciale» (cfr. art. 3 punto 6 GPSR). I termini «a scopo commerciale o professionale» sono sostituiti dalla formulazione più attuale «nell’ambito di un’attività commerciale». Il significato è comunque lo stesso. Questa formulazione chiarisce – come già nella LSPro vigente – che l’immissione in commercio e la messa a disposizione sul mercato di prodotti da parte di privati non rientrano nel campo di applicazione della LSPro. Imporre ai privati prescrizioni in materia di sicurezza dei prodotti non è opportuno e un controllo non sarebbe attuabile nella pratica. Come accadeva già finora, i privati diventano tuttavia operatori economici e rientrano nel campo di applicazione della LSPro se propongono o rivendono a scopo commerciale prodotti importati a titolo privato.
Lett. b: Riparazione o ricondizionamento di prodotti usati prima del loro impiego
Conformemente alla lettera b, i prodotti usati che devono essere riparati o ricondizionati prima del loro impiego non rientrano tuttora nel campo di applicazione della LSPro. La novità consiste nel fatto che, per motivi di prova, la persona alla quale viene consegnato il prodotto usato deve essere sufficientemente informata per iscritto. Il GPSR contiene una disposizione di tenore simile all’articolo 2 capoverso 3.