Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/9: Revisione parziale della legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) · 33 pagine

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norme armonizzate, possono essere dichiarate vincolanti o rimanere di applicazione facoltativa.

Cpv. 3bis: Presunzione di conformità per i prodotti senza requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute (altri prodotti)

L’UE pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’UE anche norme tecniche e specifiche comuni relative ai cosiddetti «altri prodotti», ovvero prodotti non disciplinati da normative settoriali, per esempio i letti a castello. Per designare tali norme e specifiche comuni e pubblicarle nel Foglio federale, la Svizzera deve creare una base giuridica agli articoli 5 capoverso 3bise 6 capoverso 2. Un prodotto fabbricato in conformità a una norma armonizzata o a una specifica comune beneficia della presunzione di conformità allo stato della scienza e della tecnica.

Cpv. 3ter: Altra prova di conformità allo stato della scienza e della tecnica

Il capoverso 3terdescrive il caso di un prodotto non conforme alle norme armonizzate o alle specifiche comuni relative a un «altro prodotto» pubblicate nel Foglio federale. Non sussistendo la presunzione di conformità, l’operatore economico deve di conseguenza dimostrare che l’«altro prodotto» soddisfa in modo diverso lo stato della scienza e della tecnica.

Cpv. 4: Altra prova

La prova che il prodotto è conforme allo stato della scienza e della tecnica deve essere fornita in altro modo qualora non siano state definite norme tecniche e specifiche comuni conformemente all’articolo 6 capoversi 1 e 2.

Art. 6 Norme tecniche e specifiche comuni

Se applicano norme armonizzate, i produttori beneficiano della presunzione di conformità. Laddove manchino (ancora) norme designate o quelle esistenti non siano sufficienti, le cosiddette «specifiche comuni» possono colmare tali lacune. Oltre alle norme designate vengono quindi inserite «specifiche comuni» ai capoversi 1, 2 e 4, essendo anche queste in grado di determinare una presunzione di conformità. I capoversi menzionati sono stati pertanto modificati dal punto di vista redazionale; a parte il fatto che la SECO, competente per gli «altri» prodotti è autorizzata a definire norme e specifiche comuni per gli «altri prodotti», non sono state apportate modifiche sostanziali.

Il capoverso 2 è stato spiegato all’articolo 5 capoverso 3bis.

Art. 7a Persona responsabile dei prodotti immessi in commercio

Questa disposizione è identica all’articolo 16f capoverso 2 LOTC e si ispira all’articolo 16 GPSR. Alla luce, tra l’altro, del crescente spostamento del commercio nello spazio digitale (commercio online), il «nuovo approccio» ha evidenziato alcune lacune nella sicurezza dei prodotti. In particolare, la vendita diretta tramite canali online da parte di operatori economici senza sede in Svizzera può impedire alle autorità locali di