Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/9: Revisione parziale della legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) · 33 pagine
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Art. 10c Misure per la protezione della popolazione
Il contenuto di questo articolo corrisponde all’articolo 10 capoverso 4 vigente. Gli attuali commenti rimangono invariati (cfr. messaggio LSPro FF 2008 6513, pag. 6548).
Art. 11 Obbligo di collaborazione
L’articolo 11 corrisponde all’articolo 11 vigente, è stato semplicemente suddiviso in due capoversi e il titolo è stato abbreviato in «Obbligo di collaborazione», in quanto quest’obbligo include anche quello di fornire informazioni. Gli attuali commenti rimangono invariati (cfr. messaggio LSPro FF 2008 6513, pag. 6549).
Art. 11a Competenze dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
A livello di UE, la collaborazione fra le autorità di sorveglianza del mercato e le autorità doganali sta diventando uno strumento importante per proteggere il mercato comunitario da prodotti non conformi. Anche a livello svizzero si punta a intensificare la collaborazione tra gli organi di esecuzione e l’UDSC. I prodotti sospettati di violare le relative disposizioni in materia di sicurezza non devono entrare nel mercato svizzero, ma poter essere bloccati già al confine. Il capoverso 1 lettere a–e crea la base giuridica che consente all’UDSC di sorvegliare tali prodotti, trattenerli in occasione di controlli, metterli provvisoriamente al sicuro e consegnarli o segnalarli all’organo di esecuzione competente nonché prelevare campioni e modelli o procedere alla distruzione di piccole partite di prodotti di scarso valore conformemente all’articolo 110 della legge sui compiti d’esecuzione dell’UDSC. L’UDSC è un organo di accertamento e di intervento. Spetta all’autorità di esecuzione competente avviare misure e renderle oggetto di decisione formale se la distruzione semplificata di cui alla lettera e non è applicabile.
Il capoverso 2 conferisce all’UDSC la facoltà di trasmettere agli organi di esecuzione dati personali e dati relativi a persone giuridiche, compresi quelli concernenti procedimenti amministrativi e penali o sanzioni, affinché tali dati possano essere inseriti nei sistemi di informazione e allerta nazionali e internazionali sulla sicurezza dei prodotti, qualora necessario per garantire la sicurezza di questi ultimi. Per evitare doppie registrazioni occorre creare, se possibile, un’interfaccia tra il sistema di informazione e allerta delle autorità di sorveglianza del mercato e quello dell’UDSC.
Art. 13 Trattamento di dati personali e dati di persone giuridiche e comunicazione di dati
Il titolo dell’articolo 13 viene modificato, in quanto ora costituisce anche la base per il trattamento dei dati delle persone giuridiche. L’assistenza amministrativa è retta da una disposizione separata, l’articolo 13a. I capoversi 1 e 2 vigenti, che corrispondono dal punto di vista del contenuto al vigente articolo 20b capoversi 1 e 2 LOTC, sono sostituiti da un nuovo capoverso in cui si stabilisce che il trattamento di dati personali e di dati relativi a persone giuridiche è retto dal nuovo articolo 20b LOTC.